Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGROPOLI il 18/04/1978
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di COGNOME e le conclusioni formulate dalla parte civile costituita COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 640 cod.pen. in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, a pag. 5 della sentenza hanno argomentato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il soggetto danneggiato dalla frode era la società RAGIONE_SOCIALE, ma la persona che ha subito l’inganno era l’acquirente RAGIONE_SOCIALE, che aveva pagato il prezzo dell’auto ad una società che non era proprietaria, rimanendo esposta alle azioni della società proprietaria che non aveva ricevuto il corrispettivo.
osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine all’art. 131 bis cod.pen. e al diniego della pena sostitutiva pecuniaria sono manifestamente infondati, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i precedenti per reati aventi analoga natura dell’imputato per desumerne la abitualità del reato, che ha comunque cagionato un danno non irrilevante, e l’inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, in presenza di una prognosi negativa in ordine alla sua condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile debba essere disattesa, perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civi
Così deciso, il 23 maggio 2025.