Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21726 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21726 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di COGNOME NOME e le conclusioni formulate dalla parte civile costituita COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 640 cod.pen. in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito poiché avanza censure di fatto e prospetta diverse ricostruzioni peraltro smentite dalle emergenze processuali;
considerato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, a pag. 5 della sentenza hanno argomentato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascritto, rilevando che il soggetto danneggiato dalla frode era la società RAGIONE_SOCIALE, ma la persona che ha subito l’inganno era l’acquirente COGNOME, che aveva pagato il prezzo dell’auto ad una società che non era proprietaria, rimanendo esposta alle azioni della società proprietaria che non aveva ricevuto il corrispettivo.
osservato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si reiterano le censure in ordine all’art. 131 bis cod.pen. e al diniego della pena sostitutiva pecuniaria sono manifestamente infondati, poiché la Corte ha correttamente valorizzato i precedenti per reati aventi analoga natura dell’imputato per desumerne la abitualità del reato, che ha comunque cagionato un danno non irrilevante, e l’inidoneità della pena sostitutiva pecuniaria a garantire un percorso di rieducazione del condannato, in presenza di una prognosi negativa in ordine alla sua condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile debba essere disattesa, perché non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887de1 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla parte civi
Così deciso, il 23 maggio 2025.