Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37138 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37138 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA parte civile: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME e NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte trasmesse telematicamente dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) con le quali si Ł insistito per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e si Ł chiesta la condanna degli imputati alle spese del presente giudizio.
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza in data 5 marzo 2024 del Tribunale di Verona con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. per avere gli imputati ai fini di conseguire indebitamente l’indennizzo assicurativo presentato una denuncia di un sinistro in realtà mai avvenuto. Reato commesso nei giorni 10 e 11 ottobre 2018.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo al rigetto del motivo di appello nel quale si contestava che l’imputato NOME non Ł stato mai identificato e che, in ogni caso, doveva procedersi all’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati.
Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all’art. 642 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non Ł consentito dalla legge in questa sede;
che , infatti, sono state prospettate argomentazioni estranee al sindacato di legittimità, essendo solo formalmente tese a contestare vizi motivazionali e invero volte a censurare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle risultanze processuali effettuati dai giudici di
– Relatore –
Ord. n. sez. 12907/2025
CC – 23/09/2025
merito, riproducendo così doglianze già presentate, in modo alquanto generico, in appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, dovendosi le stesse considerare prive di specificità e meramente apparenti, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della impugnata sentenza;
Considerato che il ricorso nell’interesse dell’imputato COGNOME non Ł stato sviluppato con adeguata motivazione il che lo rende assolutamente generico;
Rilevato che , in conclusione, deve ravvisarsi come con lineare motivazione, esente dalle illogicità contestate (v. pag. 6 della impugnata sentenza), i giudici di appello, sottolineando la completa infondatezza degli assunti difensivi, hanno congruamente indicato leemergenze probatorie (testimonianze e documenti acquisiti a seguito degli appositi controlli effettuati dalla società assicurativa) poste a fondamento della ritenuta falsità del sinistro stradale e, dunque, della dichiarazione di responsabilità dei due odierni ricorrenti;
Rilevato , pertanto, che i ricorsi devo essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che , per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile;
che , nel caso in esame la parte civile RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) con motivata memoria ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria;
che , nel caso in esame ne discendono, pertanto, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME