Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta per Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per favoreggiamento personale. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità che richiede motivi specifici e non generici.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Favoreggiamento al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di favoreggiamento personale, previsto dall’articolo 378 del codice penale. Questo reato punisce chi, dopo che è stato commesso un delitto, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.
L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in un’analisi del merito della colpevolezza, bensì in un vizio intrinseco dell’atto di impugnazione stesso.
La Corte ha ritenuto che il motivo presentato a sostegno del ricorso fosse “manifestamente infondato oltre che generico”. In altre parole, le critiche mosse alla sentenza d’appello erano vaghe, non individuavano specifici errori di diritto e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, senza addurre argomentazioni giuridiche pertinenti e solide.
Le Motivazioni: Coerenza della Sentenza Impugnata e Genericità del Ricorso
La Cassazione ha evidenziato come il giudice d’appello avesse motivato la sua decisione in maniera “logica, coerente e puntuale” riguardo alla responsabilità penale del ricorrente. Di fronte a una motivazione ben argomentata, il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione. È necessario che l’impugnazione individui con precisione i vizi di legittimità della sentenza, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, dimostrando in che modo questi abbiano inficiato la decisione.
Quando un ricorso non soddisfa questi requisiti di specificità e pertinenza, viene considerato generico. Se, inoltre, le argomentazioni sono palesemente prive di fondamento giuridico, il ricorso è anche manifestamente infondato. La combinazione di questi due difetti porta inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative e gravose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La decisione, pertanto, riafferma il rigore necessario nell’accesso al giudizio di legittimità e la necessità di presentare impugnazioni tecnicamente valide e giuridicamente fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato dalla Corte sia manifestamente infondato che generico, non riuscendo a contestare validamente la logica e coerenza della motivazione della sentenza di condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata quantificata in tremila euro.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato di favoreggiamento personale, previsto e punito dall’articolo 378 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 378 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità d ricorrente (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
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