Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
Nel complesso mondo del diritto processuale, la presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Un esempio emblematico ci viene fornito da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti dalla difesa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo specifico e pertinente, confrontandosi direttamente con la sentenza che si intende impugnare.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata anche in appello, di un’imprenditrice per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ritenendo la sentenza ingiusta, la difesa decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando la propria impugnazione su due principali doglianze: la presunta violazione di legge nell’acquisizione di prove da parte del giudice di primo grado e un’errata determinazione della sanzione.
I Motivi del Ricorso e la Loro Genericità
Il primo motivo di ricorso criticava l’utilizzo, da parte del giudice di primo grado, dei poteri di integrazione probatoria previsti dall’art. 507 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che tale strumento fosse stato utilizzato in modo abusivo. Tuttavia, secondo la Cassazione, questa critica è stata mossa in maniera del tutto astratta, senza un confronto reale e puntuale con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza d’appello e con la consolidata giurisprudenza in materia. In pratica, la difesa non ha spiegato perché, nel caso concreto, la decisione del giudice fosse errata alla luce delle motivazioni già espresse.
La Valutazione della Pena e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo di lagnanza riguardava il trattamento sanzionatorio. La difesa lo riteneva eccessivo. Anche in questo caso, il ricorso inammissibile è stato tale perché non ha saputo scalfire la logicità della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva giustificato un lieve scostamento dal minimo edittale valorizzando elementi concreti come la gravità dei fatti, la loro reiterazione nel tempo e un precedente a carico dell’imputata. La Cassazione ha ritenuto tale ragionamento immune da vizi e pienamente sufficiente a sostenere la decisione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono essere generici. Devono, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a riproporre delle lamentele astratte, senza spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o illogica. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice della legge; il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non riscrivere il processo. L’assenza di un confronto specifico con le ragioni dei giudici di merito ha quindi reso l’intero ricorso palesemente inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
La decisione in commento è un monito per ogni operatore del diritto. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente lamentare una violazione di legge. È indispensabile che il ricorso sia costruito in modo ‘autosufficiente’, ovvero che contenga tutti gli elementi per permettere alla Corte di comprendere la censura senza dover ricercare atti esterni, e che si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che si limita a enunciazioni di principio senza calarle nella specificità del caso, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa erano ‘palesemente generici’. Non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza d’appello né con la giurisprudenza consolidata, risultando astratti e non pertinenti al caso concreto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga, astratta e non indica con precisione le parti della motivazione che si ritengono errate, né spiega perché sarebbero tali. Un motivo generico non permette alla Corte di Cassazione di comprendere il fondamento della censura senza dover compiere un’autonoma ricerca, compito che non le spetta.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la pena inflitta, ritenuta corretta dalla Cassazione?
La Corte d’Appello ha giustificato una pena leggermente superiore al minimo legale basandosi su elementi concreti: la gravità dei fatti, la loro reiterazione nel tempo e la presenza di un precedente penale a carico dell’imputata. Questa motivazione è stata considerata logica, coerente e sufficiente a sostenere la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 319 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 319 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RHO il 04/06/1983
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME – condannata anche in appello per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado, e alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il primo motivo sia palesemente inammissibile per genericità, avendo la difesa prospettato un abuso dello strumento di cui all’art. 507 cod. proc. pen. senza minimamente confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata né, tanto meno, con la costante elaborazione giurisprudenziale in materia, ampiamente richiamata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 11 segg. della sentenza impugnata);
ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, avuto riguardo alla motivazione della Corte d’Appello in ordine alla congruità del modesto discostamento dal minimo edittale, con la valorizzazione della gravità dei fatti reiterati nel tempo, e con il precedente a carico (cfr. pag. 14): motivazione del tutto immune da criticità qui deducibili, e ampiamente idonea a supportare il modesto dscostamento dal minimo;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am mende
P.Q.IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Rohi , il 1 dicembre 2023 Il Consig re e tensore
Il Presidente