Ricorso Inammissibile e Società “Cartiere”: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto processuale penale: il ricorso inammissibile. Quando un ricorso viene definito tale, significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare. Questo caso specifico offre uno spaccato chiaro su come la Suprema Corte gestisce i tentativi di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi di giudizio precedenti, soprattutto in contesti di frodi fiscali legate a società “cartiere”.
I Fatti del Caso: Rapporti Commerciali Sospetti
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imprenditore contro una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la fittizietà di una serie di operazioni commerciali che l’imprenditore asseriva di aver intrattenuto con una ditta fornitrice. Le indagini e il processo di merito avevano però fatto emergere una realtà ben diversa: la società partner commerciale era, di fatto, una mera “cartiera”.
Gli elementi a sostegno di questa conclusione erano schiaccianti: la società fornitrice era priva di una sede operativa reale, non aveva dipendenti né mezzi necessari per svolgere l’attività dichiarata. Inoltre, l’oggetto sociale della presunta fornitrice era diverso dall’attività per cui erano state emesse le fatture contestate. Nonostante questi elementi, l’imputato aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non si è soffermata su una nuova valutazione delle prove, ma ha evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero generiche e di natura puramente fattuale. In sostanza, l’imprenditore non contestava un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma tentava di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso inammissibile è stato confermato
Le motivazioni della Suprema Corte si basano su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “di natura valutativa”. Il ricorrente non ha articolato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti, chiedendo implicitamente alla Cassazione di rivalutare le prove. Questo approccio è in contrasto con la funzione della Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità e non del fatto.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come l’apprezzamento fattuale della Corte d’Appello fosse “immune da vizi logici” e, pertanto, non censurabile in questa sede. La qualifica della società fornitrice come “cartiera” era supportata da prove concrete e da un ragionamento coerente, che il ricorso non era riuscito a scalfire con argomentazioni giuridicamente pertinenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è uno strumento per tentare di ribaltare a ogni costo una valutazione di merito, ma un rimedio straordinario destinato a correggere vizi di legittimità. L’abuso di tale strumento processuale comporta sanzioni ben precise.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché aveva una natura puramente valutativa, ovvero mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti senza presentare una critica specifica e giuridicamente fondata contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno dimostrato che la società fornitrice era una ‘cartiera’?
La società fornitrice è stata ritenuta una ‘cartiera’ perché era priva di una sede operativa, di dipendenti e di mezzi. Inoltre, il suo oggetto sociale era diverso rispetto all’attività commerciale documentata dalle fatture.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13284 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà delle operaz indicate nelle fatture sulla base del fatto che la ditta RAGIONE_SOCIALE, con la qual l’imputato aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali, era risultata una mera “cartiera”, essendo priva di sede operativa, di dipendenti e di mezzi, e, per di più, aveva un oggetto sociale diverso rispetto all’attività asseritamente intercorsa con la società del RAGIONE_SOCIALE;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.