Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5862 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VALSINNI il 28/08/1943
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 14 giugno 2024 la Corte di appello dì Torino riformata parzialmente la precedente sentenza del 19 febbraio 2021 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato NOME alla pena di anni 2 di reclusione, ha assolto la predetta quanto al capo a) dell’imputazione per insussistenza del fatto e ha pertanto rideterminato la pena inflitta in complessivi anni 1 di reclusione con concessione delle circostanze attenuanti generiche e limitato la misura della confisca per equivalente in C 13.200,00, avendola ritenuta colpevole del reato residuo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione dì reità;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
che con il terzo motivo deduceva il vizio di motivazione censurando la sentenza impugnata sulla scorta del fatto che nel suo dispositivo la Corte territoriale ha segnalato la riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza poi, sostiene la ricorrente, applicare la diminuente prevista per esse;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttament argomentato circa la ritenuta penale responsabilità della prevenuta in ordine al reato di cui al capo b) dell’imputazione dando rilievo alla circostanza che la COGNOME non ha contestato la dedotta falsità della fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di C 60.000,00, da lei utilizzata in sede di dichiarazione fiscale così integrando il reato di cui al contestato art. 2 del dlgs. n. 74 del 2000;
che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto la Corte torinese ha correttamente escluso l’applicabilità dell’invocato art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla misura dell’evasione tale da escludere la particolare tenuità del fatto;
che il terzo motivo risulta inammissibile in quanto si fonda sull’erroneo assunto che la Corte di appello non abbia applicato la diminuente prevista per la concessione delle circostanze attenuanti generiche quando invece la Corte, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non ha fatto applicazione della diversa diminuente prevista in relazione alla scelta del rito;
che non avendo formato detta questione oggetto di gravame su essa si è formato giudicato come già osservato da questo Corte sulla scorta dell’orientamento secondo cui, come nel caso di specie, l’omessa riduzione della pena, per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta
elemento costitutivo del reato, comporta violazione di legge, ma non l’applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d’ufficio l’errore in cui sia incorso il giudice del merito (Corte di cassazione, Sez Pen. n. 10208 del 16 febbraio 2024);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente · fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
il Presidente
Così deciso in Roma, il 22 novembre 10L4
Il Consigliere e tensof o
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