Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14283 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14283 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – COGNOME NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 385
cod. pen.);
esamiNOME l’unico motivo di ricorso con cui la difesa prospetta
l’inoffensività della condotta, con conseguente «non punibilità del fatto tipico inoffensivo» (cfr. p. 2 del ricorso);
considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza impugnata appare
immune da censure, avendo correttamente riscontrato la sussistenza di tutti gli elementi del fatto tipico (nel caso di specie, l’allontanamento dal luogo di
restrizione) e l’assenza della scriminante dello stato di necessità
ex art. 54
cod. pen., tenuto conto che il ricorrente si allontanava dal domicilio senza attendere alcuna autorizzazione per recarsi presso il pronto soccorso e violando le intimazione date dalla polizia contattata che riferiva di non allontanarsi e chiamare il servizio del “118” (cfr. pp. 2-4 della sentenza);
ritenuto che la Corte d’appello, nell’affrontare il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., incidentalmente opera una valutazione di concreta offensività del fatto (cfr. p. 5 della sentenza), smentendo ulteriormente l’assunto difensivo;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025