Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su Fatti Inesistenti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale sul corretto modo di impugnare una sentenza. Quando un ricorso inammissibile viene presentato basandosi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata nel processo, l’esito è segnato fin dal principio. Analizziamo insieme l’ordinanza n. 13158/2024 per capire perché la coerenza con i dati processuali è un requisito imprescindibile per ogni impugnazione.
I Fatti alla Base della Condanna
Il caso trae origine da una condanna per la contravvenzione prevista dall’art. 707 del codice penale, che punisce chi, essendo già stato condannato per delitti specifici, viene colto in possesso di chiavi alterate o di strumenti atti ad aprire o forzare serrature. Nel corso del giudizio di merito, era stato accertato che tali strumenti erano stati oggetto di sequestro all’interno di una cantina che si trovava nella piena disponibilità dell’imputato. Questo dato di fatto, cristallizzato nella sentenza di condanna della Corte d’Appello, costituiva il fondamento della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso: un Errore di Impostazione
L’imputato, nel presentare ricorso per Cassazione, ha tentato di smontare la motivazione della sentenza di condanna sostenendo una tesi completamente diversa. Secondo la sua difesa, gli attrezzi contestati non erano stati rinvenuti nella cantina, bensì all’interno di un veicolo appartenente a un’altra persona. Questa argomentazione mirava a recidere il legame tra l’imputato e gli oggetti illeciti, facendo venir meno la sua responsabilità.
Tuttavia, questo approccio si è rivelato fatale. Il ricorso non contestava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della Corte d’Appello, ma introduceva una versione dei fatti alternativa e in palese contrasto con quanto accertato e scritto nero su bianco nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione: la Dichiara di Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto rigorosa: il ricorso era “inconferente rispetto ai dati processuali”. In altre parole, le argomentazioni difensive erano completamente slegate dalla realtà processuale stabilita nei gradi di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare i fatti o proporne una nuova versione. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione basandosi sugli elementi già acquisiti.
Contestare la sentenza affermando che i beni sono stati trovati in un’auto, quando la stessa sentenza attesta che sono stati sequestrati in una cantina, significa non criticare il provvedimento, ma ignorarlo. Un’impugnazione così impostata non supera neanche il primo vaglio di ammissibilità, poiché non si confronta con le ragioni effettive della decisione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili. Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere pertinente. Deve attaccare specificamente i punti della sentenza che si ritengono errati, senza stravolgere i fatti accertati. Qualsiasi tentativo di basare un ricorso su una realtà processuale “alternativa” è destinato a fallire, trasformandosi in una perdita di tempo e in un ulteriore onere economico per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni difensive erano inconferenti, ovvero basate su una ricostruzione dei fatti (rinvenimento di attrezzi in un veicolo) diversa da quella accertata nella sentenza impugnata (rinvenimento in una cantina nella disponibilità dell’imputato).
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per la contravvenzione prevista dall’articolo 707 del codice penale, ovvero il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di strumenti da scasso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13158 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizi responsabilità per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen., è inammissibile perché inconferent rispetto ai dati processuali (allegando il dato del rinvenimento degli attrezzi contestati veicolo appartenente ad altro soggetto, mentre in sentenza si dà atto (pag.2) del sequestro d quei beni, avvenuto all’interno di una cantina nella disponibilità dell’imputato);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.