Ricorso inammissibile per falso: quando i motivi sono una mera ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi di merito. Questo caso, riguardante una condanna per il reato di falso, sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità, evitando di trasformare l’appello in un terzo grado di giudizio sul fatto.
I fatti del processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima aveva dichiarato estinto per prescrizione un reato contravvenzionale (guida in stato di ebbrezza), ma aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di falso, previsto dall’art. 482 in relazione all’art. 477 del Codice Penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale in riferimento alla sua condanna per falso.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si basa su due principi fondamentali del processo penale di legittimità.
La distinzione tra giudizio di fatto e di legittimità
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso dell’imputato, invece, si limitava a presentare ‘mere doglianze in punto di fatto’, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La reiterazione dei motivi di appello
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘indeducibile’. Questo termine tecnico indica che i motivi proposti non erano ammissibili perché si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati davanti alla Corte di Appello. L’imputato non ha fatto altro che ripetere le stesse argomentazioni, che erano già state esaminate e puntualmente respinte dai giudici di secondo grado. Tra queste, la tesi del cosiddetto ‘falso grossolano’, secondo cui la falsificazione sarebbe stata talmente evidente da non poter ingannare nessuno. La Corte di Appello aveva già fornito una motivazione logica e non censurabile per escludere tale ipotesi, e il ricorrente non ha saputo indicare alcun vizio logico o giuridico in quella motivazione.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione evidenziando che il ricorso non era consentito dalla legge. Le ragioni sono chiare: non si può chiedere alla Suprema Corte di riesaminare il merito di una vicenda. L’appello si fondava su argomenti già ampiamente discussi e disattesi dalla Corte di merito, la cui motivazione non risultava manifestamente illogica. Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze, senza attaccare la coerenza logica della sentenza precedente, esso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, nuovi rispetto a quelli già dedotti, e strettamente focalizzati sulla violazione di norme giuridiche o su vizi logici evidenti nel percorso argomentativo del giudice di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a contestare l’accertamento dei fatti (mere doglianze in punto di fatto) o quando reitera in modo pedissequo motivi già presentati e respinti in appello, senza individuare vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘falso grossolano’ e perché è stato escluso in questo caso?
Per ‘falso grossolano’ si intende una falsificazione così evidente da non poter trarre in inganno nessuno. In questo caso, la Corte di Appello aveva già motivato le ragioni per cui la falsificazione non era da considerarsi tale, e la Cassazione ha ritenuto quella motivazione non manifestamente illogica e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31507 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza co cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dello stesso per il reato di cui al capo B) dell’imputazione (art. 186 comma lett. c) D. Lvo n. 285/1992) perché estinto per prescrizione, e confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 482, in relazi all’art. 477 cod. Pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’errone applicazione dell’art. 482 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inol è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi d Corte di merito (che ha già indicato, con motivazione qui non censurabile non risultando manifestamente illogica, le ragioni per cui non configurabile nel caso di specie il falso cd. grossolano);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 maggio 2024.