Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui ag artt. 81 cpv.,477 e 482 cod. pen.;
Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di r ascritta ed all’attribuibilità del fatto all’imputato, sono generici, perché meramente riprod anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamerr:e vagliati e disattesi d giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni, piane ed appaganti, il ricorso non si confrontato (pag. 2 sentenza impugnata, a riguardo della prova documentale dell’esecuzione dei lavori da parte dell’imputato e della riconducibilità al medesimo della precostituzione dei DUR contraffatti, vuoi per la credibilità delle dichiarazioni della denunciante, vuoi per l’esis riscontri, rappresentati dalle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE) e non sono consentiti d legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta erronea applicazione dell legge penale e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è generico – perché, nel riproporre le censur respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta decettiva, reiterata nel tempo e dall’esistenza di precedenti penali affini, espressivi di disinvolto ricorso all’ill parte del prevenuto (pag.3) – ed anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso l’applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anch di uno solo di essi (sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, COGNOME; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, con riferimento alla discret gravità del fatto e all’insussistenza di segnali di concreta resipiscenza) di una motivazione ese da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui n è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenua generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p
o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, all’eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secon l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prin enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudic stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi rilevanti (si vedano in particolare pag. 3 della sentenza impugnata e pag. 1-2 della sentenza d primo grado, in doppia conforme);
Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.