Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere definitivamente un percorso processuale. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato, condannato per il reato di false dichiarazioni, confermando la decisione della Corte d’Appello. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso che attengano a vizi di legittimità e non a una semplice rilettura dei fatti di causa, già vagliati nei gradi di merito.
I Fatti di Causa
Il procedimento ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Bergamo per il reato previsto dall’art. 483 del codice penale, ovvero falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 24 febbraio 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due punti fondamentali:
1. Manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova: secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero basato la condanna su una valutazione illogica e distorta delle prove emerse nel processo. Si contestava, in sostanza, il modo in cui i fatti erano stati interpretati per arrivare alla dichiarazione di colpevolezza.
2. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto, per le sue modalità, dovesse essere considerato di minima offensività e quindi non punibile.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha giudicati entrambi inammissibili.
Il Primo Motivo: Una Richiesta di Rivalutazione del Merito
Riguardo alla presunta illogicità della motivazione, la Corte ha stabilito che le argomentazioni del ricorrente erano “manifestamente infondate e del tutto versate in fatto”. In altre parole, la difesa non stava evidenziando un errore di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice d’appello, ma stava chiedendo alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella già compiuta, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esente da vizi logici e giuridici, avendo esplicitato in modo corretto le ragioni della condanna.
Il Secondo Motivo: Una Semplice Ripetizione
Anche il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato respinto. I giudici supremi hanno notato come tale argomento fosse una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti motivato il rigetto della richiesta basandosi su elementi concreti come “l’intensità del dolo e la gravità del danno provocato alla Pubblica amministrazione”, ritenendo quindi il fatto non meritevole del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano nei limiti di questo sindacato. Chiedere di rivalutare le prove o riproporre identiche questioni già respinte con adeguata motivazione equivale a presentare un appello non consentito, destinato a essere respinto in rito.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Tentare di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio o insistere su argomenti già motivatamente respinti non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, confermando la funzione della Corte come garante della corretta interpretazione della legge, non come giudice dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo mirava a una nuova valutazione dei fatti, non permessa in sede di legittimità, mentre il secondo motivo era una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘versato in fatto’?
Significa che l’argomento non contesta un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, cosa che esula dalle sue competenze.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVELLINO il 14/01/1987
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia del 24 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Bergamo in ordine al reato di cui all’art.483 cod. pen. in relazione all’art.76 dpr. 45/2000.
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 7 novembre 2023, sottoscritta dal difensore di fiducia, avv. COGNOME nell’interesse del ricorrente;
Considerato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione basata sui prove travisate, è manifestamente infondato e del tutto versato in fatto richiedendo a questa Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; in particolare, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, i giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
-Ritenuto il che secondo motivo di ricorso con cui si lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell’art.131 bis cod. pen. si risolvono nella pedissequa reiterazione del motivo dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (p.5: intensità del dolo e gravità del danno provocato alla Pubblica amministrazione).
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 consigliere estensore GLYPH
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