Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. In questo caso, due individui condannati per falsa testimonianza hanno visto il loro appello respinto con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni, proprio a causa della genericità delle loro argomentazioni.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna per Falsa Testimonianza all’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di due soggetti per il reato di falsa testimonianza. Non accettando la decisione, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso congiunto alla Corte di Cassazione, tentando di ribaltare il verdetto. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della condanna, contestando le valutazioni fatte dal giudice di merito.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze dei ricorrenti. L’ordinanza emessa ha dichiarato il ricorso inammissibile per un motivo fondamentale: la sua ‘aspecificità’. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso non era altro che una riproduzione di censure già ampiamente esaminate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio. Invece di sollevare questioni di legittimità o vizi procedurali specifici della sentenza d’appello, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni, rendendo l’atto del tutto generico e, di conseguenza, non meritevole di un’analisi di merito.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile: Oltre il Rigetto
La dichiarazione di inammissibilità non comporta solo la conferma della sentenza impugnata, ma produce anche conseguenze economiche significative per chi lo ha presentato. La Corte ha infatti applicato le disposizioni di legge previste in questi casi.
La Condanna alle Spese Processuali
Come prima conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di Cassazione. Si tratta di un costo che si aggiunge a quello già eventualmente previsto dalla condanna originaria.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, la Corte ha imposto a ciascun ricorrente il pagamento di una somma di tremila euro in favore della ‘cassa delle ammende’. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state concise ma inequivocabili. Il ricorso è stato considerato un mero atto riproduttivo di argomentazioni già vagliate e disattese con ‘corretti argomenti giuridici’ dal giudice di merito. La mancanza di specificità ha impedito alla Corte di individuare un reale vizio nella sentenza d’appello, trasformando l’impugnazione in un tentativo sterile di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. La decisione riafferma il principio secondo cui il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura e precisione. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: l’impugnazione deve basarsi su critiche puntuali e pertinenti alla decisione contestata, evitando la semplice riproposizione di difese già respinte, pena il rigetto immediato e sanzioni aggiuntive.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non specifici. In pratica, si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui i ricorrenti erano stati condannati?
I ricorrenti erano stati condannati in appello per il delitto di falsa testimonianza.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, inoltre, ciascuno di loro deve versare la somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NOLA il 18/09/1974
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 15/05/1974
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(NOME e al.)
Rilevato che l’unico motivo di ricorso congiuntamente dedotto dai ricorrenti si rivela generico, per aspecificità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità degli imputati per il delitto di falsa testimonianza (pag. 3-4 sent.).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 13 dicembre 2023