Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Genericità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un appello, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non meramente ripetitivo. Il caso in esame ha visto la Corte dichiarare un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per falsa testimonianza, evidenziando come la genericità dei motivi porti a una pronuncia di inammissibilità e a ulteriori condanne pecuniarie.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole in sede di merito, ha presentato ricorso per cassazione. La sua linea difensiva si basava principalmente sulla presunta mancata applicazione di una causa di non punibilità speciale, quella descritta dall’art. 384 del codice penale, che esenta da pena chi commette certi reati contro l’amministrazione della giustizia per salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave nocumento.
Nello specifico, il ricorrente sosteneva che questa esimente dovesse essergli riconosciuta a causa di presunte irregolarità e nullità nell’escussione di sua moglie come testimone in un diverso procedimento per furto a carico di quest’ultima. Secondo la difesa, queste presunte falle procedurali avrebbero giustificato la sua condotta.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte non è entrata nel merito della questione sollevata. Ha, invece, dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato torto o ragione all’imputato sulla sostanza della sua difesa, ma semplicemente che il suo appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Il motivo centrale della decisione risiede nella constatazione che le argomentazioni presentate erano “prive di specificità” e “meramente riproduttive” di censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e corrette dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove e specifiche critiche legali alla sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele già giudicate infondate nel grado precedente.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare: un ricorso in Cassazione deve confrontarsi criticamente con la decisione che intende contestare. Non è sufficiente ripetere gli stessi argomenti, ma è necessario dimostrare in che modo il giudice di secondo grado abbia errato nell’applicare la legge o nel valutare le prove secondo un percorso logico viziato. Quando un ricorso si limita a riproporre le medesime doglianze, senza attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, esso manca del requisito di specificità richiesto dalla legge e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’esito del processo è definitivo: la condanna per falsa testimonianza è confermata. Oltre a ciò, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente due ulteriori conseguenze negative: la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità serie e ben argomentate. Un appello superficiale o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di costi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e si limitavano a ripetere motivi già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Quale tesi difensiva sosteneva il ricorrente?
Il ricorrente sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 del codice penale, a causa di presunte irregolarità procedurali avvenute durante la testimonianza della propria coniuge in un altro processo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 6692/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 372 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto inoltre che la doglianza espressa nell’unico motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’ 384 cod. pen., stante l’irritualità e la nullità dell’escussione del te processo dibattimentale per furto iscritto contro la coniuge NOME COGNOME, è priva di specificità in quanto meramente riproduttiva di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti da giudice di merito (v. in particolare pag. 11);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/06/2024