Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Scontra con la Rivalutazione del Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché le censure sollevate miravano, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre spunti cruciali sull’error iuris e sulla valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per falsa dichiarazione, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. La sua difesa si basava sull’erronea convinzione di non essere sottoposto a una misura cautelare al momento della dichiarazione. Sosteneva, inoltre, che la motivazione relativa alla recidiva e al trattamento sanzionatorio fosse inadeguata.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nel fatto che le doglianze presentate non evidenziavano reali vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici evidenti nella motivazione), ma si traducevano in una richiesta di riconsiderare i fatti e le prove, attività preclusa in sede di cassazione. La Corte ha specificato che il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione delle norme, non di riesaminare le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito attraverso un percorso logico e coerente.
L’Error Iuris Non Scusa la Falsa Dichiarazione
Un punto centrale della decisione riguarda la presunta “erronea consapevolezza” del ricorrente. La Corte ha qualificato tale errore come un error iuris, ovvero un errore di diritto, e non un errore di fatto. Nel nostro ordinamento vige il principio ignorantia legis non excusat: l’ignoranza della legge non è una scusante. Pertanto, l’aver creduto erroneamente di non essere soggetto a una misura cautelare non può giustificare la falsità della dichiarazione resa. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già evidenziato in modo congruo la chiara finalità della falsa dichiarazione.
La Valutazione della Recidiva
Anche la censura relativa alla recidiva è stata ritenuta infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito avevano fornito una motivazione adeguata. La sentenza aveva infatti descritto un “sistema di vita criminale” del soggetto, improntato alla ricerca illecita di guadagni, che giustificava pienamente il riconoscimento della recidiva. Sebbene fossero state concesse le attenuanti generiche, queste non sono state ritenute prevalenti proprio in virtù della gravità della recidiva contestata, decisione supportata da una motivazione che valorizzava profili oggettivi e soggettivi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su principi consolidati. In primo luogo, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a proporre una lettura alternativa delle prove o a criticare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, senza individuare un vizio logico o giuridico manifesto. In secondo luogo, l’errore sulla propria condizione giuridica (come la sottoposizione a una misura cautelare) è un errore di diritto e, come tale, irrilevante ai fini della scusabilità della condotta. Infine, la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze del reato è di competenza del giudice di merito, e la sua decisione è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione congrua e non contraddittoria.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Sottolinea che un ricorso inammissibile è l’esito inevitabile per chi cerca di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti. La decisione ribadisce inoltre la non scusabilità dell’errore di diritto in materia penale e conferma che una motivazione basata sullo stile di vita dell’imputato può essere sufficiente a giustificare il riconoscimento della recidiva. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza di appello erano di merito, ovvero miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge.
L’errata convinzione di non essere sottoposto a una misura cautelare può giustificare una falsa dichiarazione?
No. Secondo la Corte, questo tipo di errore è un ‘error iuris’ (errore di diritto) e non un errore di fatto. Poiché la legge si presume conosciuta da tutti, tale errore non è considerato una scusante per il reato commesso.
Come ha valutato la Corte la motivazione sulla recidiva?
La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e sufficiente. I giudici di merito avevano evidenziato un ‘sistema di vita criminale’ del ricorrente, orientato alla ricerca di guadagni illeciti, che giustificava pienamente il riconoscimento della recidiva e la sua incidenza sulla pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12328 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12328 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 13/05/1972
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME COGNOME in ordine al vizio di motivazione e di violazione di legge è inammissibile, siccome rivalutativo del meri in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, d sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, tibt error iuris, non scusabile come evidenziato in sentenza; p ch -d -59 congruamente pure si evidenzia la chiara finalizzazione della falsa dichiarazione. Quanto a recidiva diversamente da quanto sostenuto emerge una motivazione che illustra un sistema r di vita criminale improntata alla ricerca illecita di guadagni giustificat della stessa. Rivalutativa è anche la censura in punto di trattamento sanzionator per vero non puntualmente censurato in sede di gravame alla luce del relativ riepilogo, a fronte, piuttosto, di censure in tema di recidiva e attenuanti gener peraltro concesse, seppur non in senso prevalente, stante la recidiva co contestata, e comunque supportato da adeguata motivazione emergente dalla complessiva argomentazione sviluppata dai giudici, valorizzante profili oggettivi soggettivi.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delleimmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il C sigliere estensore
Il Presidente