Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, delineando i confini entro cui un’impugnazione può essere validamente presentata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una condanna per il reato di evasione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per comprendere il funzionamento del giudizio di legittimità. Vediamo come la Corte ha argomentato la sua decisione, sottolineando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Questo reato si configura quando una persona, legalmente arrestata o detenuta, elude la custodia a cui è sottoposta. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha rigettato l’impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi della validità stessa del ricorso. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero ‘non consentiti dalla legge in sede di legittimità’. In altre parole, le censure mosse alla sentenza d’appello erano generiche e manifestamente infondate. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proporre motivi generici equivale a chiedere alla Corte una nuova valutazione dei fatti, attività che le è preclusa.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Un punto specifico del ricorso riguardava la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, che avrebbe comportato una riduzione della pena. Anche su questo punto, la Corte ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non illogica. La decisione di non concedere le attenuanti era stata infatti basata sul ‘numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi’, che dimostravano una ‘persistente inclinazione a delinquere’ del soggetto. Questa valutazione, basata su elementi oggettivi, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Cassazione sono eminentemente procedurali e si fondano su principi cardine del processo penale.
In primo luogo, la Corte ribadisce che il ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, non mere doglianze generiche. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una spiegazione logica e coerente sia sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato (la consapevolezza e volontà di evadere), sia sul mancato riconoscimento dell’errore scusabile. A fronte di una motivazione solida, il ricorso si è rivelato incapace di evidenziare vizi logici o giuridici, risultando così manifestamente infondato.
In secondo luogo, la valutazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno delle attenuanti, è un’attività tipica del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria. Qui, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti, ancorandole alla gravità del curriculum criminale dell’imputato, dimostrando un corretto esercizio del proprio potere valutativo.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della tecnica redazionale e della fondatezza giuridica dei ricorsi per Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per il condannato, ma comporta ulteriori conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Questa decisione conferma che la Suprema Corte funge da custode della corretta applicazione della legge, respingendo i tentativi di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere attentamente ponderato e supportato da argomentazioni specifiche che mettano in luce reali vizi della sentenza impugnata, pena l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati, e quindi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le censure non erano idonee a contestare la logica e coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche al ricorrente?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa del considerevole numero di precedenti condanne, anche gravi, a carico del ricorrente. Secondo la Corte, questi precedenti dimostravano una sua ‘persistente inclinazione a delinquere’, giustificando il diniego del beneficio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46567 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALINCONTRADA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO D’COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’ar cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aven oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico, nonché con riguardo a mancato riconoscimento dell’errore scusabile (pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che, quanto al terzo motivo attinente al trattamento sanzionatorio, con particol riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive là dove fa riferimento al numero ragguardevole delle precedenti condanne, anche gravi, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente (pag. 4 della sen impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.