Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando la Critica alla Sentenza è Insufficiente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata. In caso contrario, il risultato è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Catanzaro per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la valutazione dei fatti operata dai giudici di secondo grado.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato come il motivo presentato non fosse adeguatamente strutturato. In particolare, l’appello mancava di una “necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”.
In altre parole, il ricorrente non ha smontato punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a una contestazione generica. Questo approccio è stato giudicato insufficiente a superare il vaglio di ammissibilità, rendendo il ricorso inammissibile ancora prima di una valutazione sul fondo della questione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non solo formalmente carente, ma anche “all’evidenza, infondato”. La motivazione della Corte d’Appello è stata definita “lineare e logica” nel dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso generico e privo di argomentazioni critiche specifiche non ha alcuna possibilità di successo.
La conseguenza diretta di questa valutazione è stata la dichiarazione di inammissibilità, accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile formulare un ricorso che analizzi criticamente le motivazioni del giudice, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. Un’impugnazione che non rispetta questi criteri è destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di aggiungere un ulteriore onere economico per il ricorrente. La decisione conferma l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di strutturare un atto di appello efficace e conforme ai requisiti richiesti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica e analitica delle argomentazioni su cui si basava la sentenza impugnata, risultando generico e manifestamente infondato.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di evasione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo del ricorso;
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi de argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso è, all’evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e lo motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi d di evasione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Presid9flte