Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spaccato chiaro sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di evasione, la cui impugnazione è stata rigettata senza un esame del merito. Questo caso sottolinea l’importanza di fondare un ricorso su vizi di legge e non su una semplice rilettura dei fatti.
I Fatti del Caso e i Motivi dell’Impugnazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo per il reato di evasione. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre punti principali:
1. Contestazione degli elementi costitutivi del reato: La difesa sosteneva l’insussistenza degli elementi, sia soggettivi che oggettivi, del reato di evasione ascritto.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Veniva lamentata la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Determinazione della pena: Si criticava il peso dato alle circostanze generiche nella commisurazione del trattamento sanzionatorio.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una nuova valutazione del caso, sperando in un esito diverso da quello dei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La funzione della Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorrente si basavano su una personale e alternativa ricostruzione del fatto. Questa ricostruzione, tuttavia, non era supportata dall’indicazione di specifici errori logici nel ragionamento della Corte d’Appello, né da ‘travisamenti probatori’, ovvero da una palese distorsione delle prove acquisite. Il ricorso, pertanto, non è riuscito a mettere ‘validamente in crisi’ la solida motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse giuridicamente corretta, puntuale nel rispondere alle doglianze difensive, coerente con le prove emerse nel processo e priva di manifeste incongruenze logiche. Tentare di proporre una diversa lettura delle prove, senza evidenziare un vizio di legittimità, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, compito che non spetta alla Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’automatica condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto (error in iudicando o in procedendo) e non su una riconsiderazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. La decisione diventa definitiva, e l’imputato è obbligato a pagare sia le spese del procedimento che una sanzione pecuniaria. Ciò serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di intraprendere la via dell’ultimo grado di giudizio.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, senza però evidenziare vizi logici, errori di diritto o travisamenti della prova nella sentenza impugnata. Tentava, in sostanza, di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Quali erano i principali argomenti presentati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e i criteri utilizzati per la determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11329 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il 12/05/1990
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la sussistenza dei costituti anc soggettivi dell’evasione allo stesso ascritta nonché il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’ad 131 bis cp e il peso ascritto alle generiche nella determinazion trattamento sanzionatorio sulla base di una ricostruzione del fatto a giudizio non supportata da tenore della decisione gravata né da travisamenti probatori, neppure affermati, e senza mettere validamente in crisi la motivazione su tali punti resa dalla Corte del merito, connotata argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensiv coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.