Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando le Impugnazioni Sono Troppo Generiche
Con l’ordinanza n. 4986 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema fondamentale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Il caso in esame riguarda una condanna per evasione e offre spunti cruciali per comprendere perché un’impugnazione possa essere definita un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, pena la reiezione dell’atto senza un esame nel merito.
I Fatti di Causa
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Messina per il reato di evasione previsto dall’articolo 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La condanna era scaturita dalla violazione delle prescrizioni relative alla sua misura cautelare, essendosi allontanato dalla propria abitazione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa del ricorrente si basava su due principali motivi di doglianza:
1. Vizi di motivazione sulla responsabilità: Il primo motivo lamentava una presunta carenza nella motivazione della sentenza d’appello riguardo l’accertamento della sua colpevolezza. In particolare, si contestava la valutazione dei giudici sull’adeguatezza del controllo effettuato dalle forze dell’ordine, anche in relazione al funzionamento del citofono dell’abitazione. Inoltre, la difesa sosteneva che la Corte non avesse considerato la presenza di un braccialetto elettronico che avrebbe potuto confermare la sua posizione.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione inadeguata.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni procedurali molto precise.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo è stato giudicato generico e, pertanto, inammissibile. La Corte Suprema ha evidenziato come il ricorrente non si fosse realmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già spiegato perché il controllo fosse da ritenersi adeguato e aveva esplicitamente smentito che l’imputato fosse dotato di braccialetto elettronico. Il ricorso, ignorando queste argomentazioni, si è limitato a riproporre una propria versione dei fatti senza indicare in cosa la decisione dei giudici di merito fosse errata in diritto. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione tra le ragioni della decisione contestata e quelle poste a fondamento del ricorso.
La Ripetitività del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. I giudici hanno osservato che si trattava della mera riproduzione di una censura già sollevata in appello e adeguatamente confutata. La Corte territoriale aveva chiaramente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di due elementi concreti: la durata non breve dell’allontanamento e, soprattutto, la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico dell’imputato. Di fronte a una motivazione logica e completa, la semplice riproposizione della stessa doglianza in Cassazione non è sufficiente.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che per presentare un ricorso efficace non basta essere in disaccordo con una sentenza, ma è necessario articolare critiche specifiche e puntuali che attacchino la logica giuridica della decisione impugnata. In secondo luogo, un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore e specificità, non la semplice e sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per genericità. I motivi presentati non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre tesi difensive già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi dell’appello?
No. Come chiarito dalla Corte, il ricorso che si limita a riprodurre una censura identica a quella già adeguatamente respinta nel grado precedente è inammissibile. È necessario che il ricorso contesti la logica giuridica della decisione impugnata.
Quali elementi hanno giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche sulla base di due elementi specifici: la durata non breve dell’allontanamento illecito e la presenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione in ordi alla ritenuta responsabilità per delitto di cui all’art. 385 cod. pen. risulta generico in q si confronta con la parte della decisione che ha apprezzato l’adeguatezza del controllo anche ragione del funzionamento del citofono, avendo, inoltre, la Corte smentito che il ricorr fosse munito del braccialetto elettronico tale da consentire, se del caso, la ve dell’allontanamento;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato che il secondo motivo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, avendo la decisione correttamente argomentato in ordine alle ragio che hanno portato ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all luce del non breve allontanamento e per la presenza di numerosi e gravi precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 19/01/2024.