Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito nel nostro sistema giudiziario, delineando i confini entro cui le doglianze difensive possono essere considerate valide. Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con un rigetto netto da parte della Suprema Corte.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa su due principali argomenti. In primo luogo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardo a una norma del codice di procedura penale (art. 581, comma 1-quater), sostenendo che violasse diversi principi fondamentali della Costituzione. In secondo luogo, ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un beneficio che avrebbe potuto escludere la sua punizione.
L’analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, sebbene per ragioni diverse. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso pertinenti e solidamente argomentati.
L’eccezione di incostituzionalità: una questione irrilevante
Il primo motivo, relativo alla presunta incostituzionalità della norma procedurale, è stato dichiarato irrilevante. La Corte ha spiegato che la norma in questione si applica a specifiche situazioni procedurali (come il difetto di procura speciale per l’appello dell’imputato assente) che non si erano verificate nel caso di specie. Pertanto, sollevare tale questione era inutile ai fini della decisione. Inoltre, i giudici hanno colto l’occasione per ribadire che la stessa questione era già stata giudicata manifestamente infondata in precedenti pronunce, confermando la solidità della norma contestata.
La particolare tenuità del fatto e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo ha subito un destino simile. La difesa si doleva della mancata concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano infatti spiegato in modo dettagliato perché tale beneficio non potesse essere riconosciuto, valorizzando due elementi chiave: l’assenza di una qualsiasi giustificazione per l’evasione commessa e, soprattutto, i numerosi precedenti penali a carico del ricorrente. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi all’applicazione di una norma pensata per reati e autori di minima offensività.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio della manifesta infondatezza e dell’irrilevanza dei motivi di ricorso. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso presenta argomentazioni generiche, non pertinenti al caso concreto o che non si confrontano con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, esso viene dichiarato inammissibile. In questo caso, la difesa non è riuscita a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della decisione della Corte d’Appello, portando a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e devono criticare in modo puntuale la decisione impugnata. Sollevare questioni di principio astratte o ignorare le motivazioni del giudice precedente si traduce in un ricorso inammissibile. La decisione conferma inoltre che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’imputato, inclusi i suoi precedenti penali, che possono rappresentare un ostacolo insormontabile alla concessione del beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati manifestamente infondati e, nel caso dell’eccezione di incostituzionalità, anche irrilevanti per il processo in questione.
Per quale ragione non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato il beneficio a causa dell’assenza di giustificazione per l’evasione e dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, elementi considerati ostativi.
Qual è stata la valutazione della Corte sull’eccezione di incostituzionalità sollevata?
La Corte ha ritenuto l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. irrilevante nel caso specifico, poiché la norma disciplina situazioni procedurali non verificatesi. Ha inoltre ricordato che la questione è già stata ritenuta manifestamente infondata in altre sentenze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26471 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché manifestamente infondati.
In COGNOME particolare, COGNOME con COGNOME il COGNOME primo COGNOME motivo di COGNOME ricorso si eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. Tale eccezione, oltre ad essere già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (ex multis, Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023 e Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024), si appalesa comunque irrilevante nel processo a quo, non essendo stata pronunciata l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di procura speciale o di elezione di domicilio dell’imputato dichiarato assente.
Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confronta con la circostanziata motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto ostativi al riconoscimento del beneficio in parola (cfr. p. 2 della sentenza, in cui vengono valorizzati l’assenza di giustificazione dell’evasione nonché i numerosi precedenti a carico del ricorrente).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024