Ricorso inammissibile: quando la genericità costa caro
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la superficialità nella redazione di un atto di impugnazione possa portare a una pronuncia di ricorso inammissibile, con conseguenze negative per l’imputato. Il caso riguarda una condanna per il reato di evasione, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. L’esito, tuttavia, non entra nel merito della questione, ma si ferma a un gradino prima, sanzionando la tecnica difensiva.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della decisione della Corte d’Appello, che confermava la responsabilità penale dell’imputato, il difensore di quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza.
L’obiettivo del ricorso era contestare la valutazione dei fatti e la logica giuridica seguita dai giudici di secondo grado nel ritenere provata la colpevolezza del suo assistito.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o innocente; significa, più semplicemente, che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso nel merito.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni pretestuose o mal formulate.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’atto presentato dal difensore contestava la motivazione della sentenza d’appello in modo del tutto generico.
In altre parole, il ricorso non individuava specifici vizi logici o errori di diritto commessi dalla Corte territoriale. Al contrario, si limitava a una critica vaga, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ricorda che la sentenza d’appello aveva fondato la sua decisione su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso, per essere ammissibile, deve dimostrare con precisione dove e perché quel ragionamento sarebbe errato. La semplice riproposizione di una tesi difensiva già respinta, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, non è sufficiente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è un’occasione per un terzo riesame dei fatti, ma uno strumento per controllare la correttezza giuridica e la logicità della decisione precedente. Un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico, specifico e mirato, che evidenzi errori palesi e non si limiti a una generica doglianza. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna a una sanzione pecuniaria servono da monito: le impugnazioni devono essere serie e fondate, pena l’immediata chiusura del processo con un aggravio di spese per il ricorrente.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la motivazione della sentenza d’appello in modo del tutto generico, senza specificare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento dei giudici.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3964 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3964  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contesta del tu genericamente la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità la Corte di appello ha confermato la responsabilità d ricorrente per il reato ex rt. 385 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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