Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Troppo Generico
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori è un diritto fondamentale, ma soggetto a regole precise. Un esempio lampante è l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano troppo generici. Questo caso, riguardante una condanna per il reato di evasione, offre spunti cruciali sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e ben argomentate.
I Fatti del Caso: Condanna per Evasione
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del Codice Penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Bologna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione non era la sua colpevolezza, ma l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Il Ricorso in Cassazione: Critiche alla Pena
L’imputato ha basato il suo ricorso su motivi che criticavano la presunta eccessività della sanzione. Sostanzialmente, lamentava una pena sproporzionata senza però articolare una critica specifica e dettagliata contro le argomentazioni della Corte d’Appello. Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, sulla base di una motivazione chiara e netta. I giudici hanno evidenziato due criticità fondamentali nei motivi presentati dalla difesa.
Genericità dei Motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘intrinsecamente generico’. Ciò significa che le lamentele non erano supportate da argomentazioni legali specifiche e pertinenti al caso, ma si limitavano a una contestazione vaga. In sede di legittimità, non è sufficiente affermare che una pena è eccessiva; è necessario dimostrare in che modo il giudice di merito abbia violato la legge o motivato in modo illogico la sua decisione.
Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano spiegato che la pena, sebbene determinata nel minimo edittale, era stata considerata proporzionata alla gravità dei fatti, anche tenendo conto delle circostanze generiche valutate come equivalenti alla recidiva. Il ricorso non ha contestato questo ragionamento, limitandosi a una critica superficiale che la Corte non ha potuto prendere in esame. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di questo mancato dialogo tra l’impugnazione e la decisione che si intende criticare.
Le Conclusioni: Requisiti per un Ricorso Efficace
La decisione finale della Cassazione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico, pertinente e deve confrontarsi criticamente con le motivazioni del provvedimento impugnato. Appelli generici, che si limitano a riproporre le stesse doglianze senza un’analisi puntuale della decisione precedente, sono destinati a essere respinti, comportando ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Inoltre, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che le contestazioni riguardanti l’eccessività della pena non erano specifiche né argomentate in dettaglio, ma si limitavano a una critica vaga senza indicare in che modo la Corte d’Appello avesse errato nell’applicazione della legge o nella sua motivazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze, come stabilito in questo caso, sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1079 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/07/1982
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti al eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata (determinata nel minimo e con applicazione delle generiche equivalenti alla recidiva) fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliem »relatore
Il Pr sidente