Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di evasione, offrendo un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma unicamente un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di questa decisione.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di impugnare la sentenza proponendo ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
La Strategia Difensiva e il Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha presentato diversi motivi di ricorso, cercando di scardinare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza e, presumibilmente, una nuova valutazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la strategia si è scontrata con i paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato una criticità insuperabile. I motivi addotti dalla difesa non contestavano vizi di legge o errori logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello, ma si risolvevano, di fatto, in una richiesta di “alternativa rivalutazione delle fonti di prova”.
In altre parole, l’imputato chiedeva ai giudici della Cassazione di riesaminare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) e di giungere a una conclusione diversa rispetto a quella dei giudici di primo e secondo grado. Questa richiesta è stata ritenuta inammissibile perché esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
I giudici hanno sottolineato come i motivi fossero “generici” e non consentiti dalla legge in sede di legittimità. La ricostruzione della responsabilità dell’imputato, operata dai giudici di merito, era stata supportata da “argomentazioni immuni da censure logiche”. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un intervento della Corte.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze immediate e significative per il ricorrente:
1. La conferma della condanna: La sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva.
2. La condanna alle spese: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è emblematica perché insegna che un ricorso per cassazione deve essere calibrato con estrema precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici così gravi da rendere invalida la motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con un aggravio di costi per l’imputato.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e richiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è permessa alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Cosa si può contestare con un ricorso in Cassazione?
Con un ricorso in Cassazione si possono contestare unicamente errori nell’applicazione della legge (errores in iudicando) o vizi procedurali (errores in procedendo), nonché vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza, ma non la ricostruzione dei fatti del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44472 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legitt perché generici e involgenti la richiesta di alternativa rivalutazione delle f prova in punto di responsabilità, viceversa ricostruita con argomentazioni immun da censure logiche nelle sentenze di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024