Ricorso Inammissibile per Evasione: la Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile in materia penale, specificamente in un caso di evasione. La decisione chiarisce i limiti dei motivi di appello e conferma che la genericità delle doglianze porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso offre spunti importanti sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e sul rigore richiesto nella formulazione dei motivi di ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, un punto centrale della sua difesa.
La difesa sosteneva che tali attenuanti avrebbero dovuto essere concesse, ma non articolava in modo specifico e puntuale le ragioni a sostegno di tale richiesta, limitandosi a una contestazione generica della decisione del giudice di secondo grado.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo rapidamente per la sua inammissibilità. I giudici hanno qualificato i motivi come “generici e manifestamente infondati”. Questa valutazione si basa sul fatto che l’appello non può limitarsi a una critica vaga della sentenza impugnata, ma deve contenere argomentazioni specifiche che mettano in discussione la logica e la coerenza della motivazione del giudice precedente. Un ricorso inammissibile è, infatti, la conseguenza diretta di una tale impostazione difensiva.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Il cuore della decisione riguarda la corretta valutazione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata per negarle. Il giudice di merito aveva implicitamente considerato le attenuanti come recessive, ovvero meno rilevanti, rispetto ad altri elementi. In particolare, sono stati presi in considerazione i precedenti penali dell’imputato e le concrete modalità con cui il reato di evasione era stato commesso. Anche elementi potenzialmente a favore, come la successiva dissociazione dell’imputato da un clan di appartenenza, non sono stati ritenuti sufficienti a superare il peso degli elementi negativi.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono risolversi in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse logica e ben argomentata, avendo operato un corretto bilanciamento tra gli elementi a carico e quelli a favore dell’imputato. La genericità dei motivi ha quindi impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della questione, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia conferma che la strada del ricorso in Cassazione richiede un’argomentazione tecnica e precisa. La semplice doglianza per la mancata concessione di benefici, come le attenuanti generiche, non è sufficiente se non è supportata da una critica puntuale e circostanziata della motivazione della sentenza precedente. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza del disvalore che l’ordinamento attribuisce ai ricorsi presentati senza un solido fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, non essendo consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Qual era l’argomento principale del ricorso dell’imputato?
L’argomento principale era la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla sua condanna per il reato di evasione.
Quali fattori ha considerato la Corte per confermare la decisione di non concedere le attenuanti?
La Corte ha confermato che il giudice precedente aveva correttamente motivato la sua decisione, ritenendo le attenuanti recessive rispetto ai precedenti penali dell’imputato e alle concrete modalità del fatto, nonostante avesse preso atto di condotte successive positive come la dissociazione da un clan.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44466 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 05/08/1994
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata ritenendo implicitamente recessivi, al confronto con i precedenti penali le successive condotte dell’imputato (quali essersi dissociato dal clan di appartenenza) valorizzando, altresì, le concrete modalità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ttobre 2024
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