Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e argomentazioni specifiche. Un recente caso ha messo in luce come un ricorso inammissibile non solo fallisca nel suo intento, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso di un individuo condannato per evasione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità e sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, decideva di proporre ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. Insussistenza del fatto: Sosteneva che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a provare la sua colpevolezza.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Riteneva che il suo comportamento dovesse essere considerato di ‘particolare tenuità’, e quindi non punibile.
La Corte d’Appello aveva già respinto queste argomentazioni, ritenendo provato che l’imputato si fosse allontanato dal luogo di detenzione domiciliare, venendo trovato fuori da un locale pubblico in compagnia di un’altra persona. Aveva inoltre escluso la particolare tenuità del fatto a causa della reiterazione del comportamento illecito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione della correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che evidenziano errori comuni nella redazione dei ricorsi.
### Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che i motivi del ricorso erano ‘generici e meramente reiterativi’ di quelli già presentati e respinti in appello. In altre parole, l’avvocato del ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d’appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice copia del precedente atto di gravame; deve, invece, attaccare puntualmente le ragioni logico-giuridiche su cui si fonda la decisione impugnata, evidenziandone le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione.
### Mancato Confronto con le Ragioni dell’Esclusione dell’Art. 131-bis
Il secondo punto critico riguarda la questione della particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato questo beneficio motivando la sua scelta con la ‘reiterazione del delitto con allontanamenti di cui non risulta la breve durata’. Il ricorrente, nel suo appello in Cassazione, non ha in alcun modo contestato questa specifica motivazione. Non ha offerto argomenti per smentire la reiterazione o per dimostrare la brevità degli allontanamenti. Questo mancato confronto con il cuore della motivazione della sentenza impugnata ha reso anche questo motivo di ricorso del tutto inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che non ammette superficialità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una difesa che non si adatta al progredire del processo. È essenziale che ogni grado di giudizio sia affrontato con argomenti nuovi e specifici, che dialoghino criticamente con le decisioni precedenti. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per l’imputato. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, richiede precisione, pertinenza e una profonda comprensione del ragionamento dei giudici che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le ragioni della sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il comportamento illecito era stato reiterato, con allontanamenti dal luogo di detenzione di cui non era stata provata la breve durata. Il ricorrente non ha contestato questa specifica motivazione nel suo ricorso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4758 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4758 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sia con riferimento alla sussistenza del fatto, sia per il diniego della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai giudici gravame con motivazione coerente. In particolare, a pag. 5 si è esclusa con argomenti logici, fondati su elementi di fatto non contestati, che l’imputato fosse stato trovato fuori da un bar c una persona così integrandosi il delitto. Con riferimento al secondo motivo il ricorrente non s misura in alcun modo con le ragioni poste a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità relativa alla reiterazione del delitto con allontanamenti di cui non risulta la durata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025