Ricorso Inammissibile per Evasione: la Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione aggravata, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la condanna dell’imputato. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione sui requisiti formali e sostanziali che un ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il reato di evasione, aggravato dal cosiddetto nesso teleologico, ovvero commesso al fine di compiere un altro reato. Nonostante la difesa avesse sollevato la tesi dell’inoffensività della condotta ai sensi dell’art. 49 del codice penale, i giudici di merito avevano confermato la condanna, ritenendo la condotta illecita e offensiva, seppur in misura minima.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione basato su due motivi principali, che sono stati tuttavia entrambi respinti dalla Suprema Corte.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato meticolosamente i motivi presentati dalla difesa, giungendo alla conclusione che nessuno dei due potesse superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che regolano la presentazione dei ricorsi.
Il Primo Motivo: la Novità dell’Argomentazione
Il primo motivo di ricorso si basava sull’applicazione dell’esimente dello stato di necessità. La Corte ha rilevato come tale argomento non fosse stato specificamente proposto nell’atto di appello, il quale si era limitato a evocare genericamente la questione. I giudici di legittimità hanno sottolineato che non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti non sottoposti al vaglio del giudice d’appello. Inoltre, la Corte d’Appello aveva già escluso tale esimente con motivazioni ritenute logiche e coerenti, accertando la sussistenza, seppur minima, dell’offensività della condotta.
Il Secondo Motivo: la Reiterazione Acritica
Il secondo motivo, invece, è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere le argomentazioni già contenute nell’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente non aveva contestato in modo specifico le ragioni per cui i giudici di merito avevano ritenuto sussistente l’aggravante teleologica, anche in relazione a un secondo delitto che, nel frattempo, era stato dichiarato estinto per remissione di querela. Questo tipo di ricorso, meramente ripetitivo, non assolve alla funzione di critica vincolata tipica del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi devono essere specifici, pertinenti e devono indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il primo motivo era nuovo e quindi inammissibile, mentre il secondo era generico e ripetitivo. La Suprema Corte ha ribadito che la semplice riproposizione dei motivi d’appello, senza un’analisi critica della decisione di secondo grado, non è sufficiente per ottenere un riesame della questione.
Le Conclusioni
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna è diventata definitiva. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma il rigore con cui la Corte di Cassazione valuta i requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando le impugnazioni che non rispettano i canoni di specificità e criticità richiesti dalla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono stati presentati nei precedenti gradi di giudizio (motivi nuovi) o quando si limitano a ripetere le argomentazioni già esposte in appello senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
L’aggravante teleologica sussiste anche se il reato-fine si è estinto?
Sì, la sentenza conferma che gli elementi costitutivi dell’aggravante teleologica (commettere un reato per eseguirne un altro) possono sussistere e essere valutati anche se il reato-fine è stato successivamente dichiarato estinto, ad esempio per remissione di querela.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4756 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4756 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
77/ RG NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, nella forma aggravata dal nesso teleologico, nonostante l’inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen. evidenziata dalla stessa Corte di merito
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo non è stato posto con l’atto di appello che ha solo evocato l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità, esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti non manifestamente illogici (pag. 2) e comunque, anche se minima, l’offensività della condotta illecita è stata accertata.
Il secondo motivo di ricorso si limita a reiterare il contenuto dell’atto di appello se alcun confronto con le sentenze di merito, soprattutto di quella di primo grado (pagg. 4-5) che nella descrizione del fatto hanno dato conto degli elementi costitutivi dell’aggravante teleologic anche rispetto ad un delitto dichiarato estinto per remissione di querela.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025