Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15514/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento, specialmente quando si limita a riproporre questioni già decise. Questo caso, riguardante una condanna per il reato di evasione, sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione nuovi e specifici, anziché insistere su argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 3 aprile 2023. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il suo appello si basava su una serie di censure relative sia agli elementi costitutivi del reato contestato, inclusi quelli soggettivi, sia alla valutazione della recidiva e al bilanciamento delle circostanze attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza emessa l’8 marzo 2024, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici supremi hanno respinto l’appello. La Corte ha stabilito che il ricorso era, in sostanza, una mera “replica” di profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito.
I punti chiave della motivazione sono i seguenti:
* Ripetitività degli Argomenti: Il ricorrente non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate in appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
* Correttezza Giuridica della Sentenza Impugnata: I giudici di merito avevano fornito argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove raccolte. La loro analisi era immune da “manifeste incongruenze logiche”.
* Mancanza di Critiche Specifiche: L’appello non ha criticato in modo specifico la logica giuridica della sentenza di secondo grado, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi di Appello Specifici
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del processo d’appello. Per avere una possibilità di successo, deve individuare vizi di legge specifici o difetti di motivazione manifestamente illogici nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, perché generico o ripetitivo, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il condannato. La decisione serve quindi da monito sull’inutilità di intraprendere impugnazioni pretestuose, che appesantiscono il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a replicare profili di censura già adeguatamente valutati e respinti dai giudici dei gradi di merito, senza presentare critiche specifiche a vizi di legge o a manifeste incongruenze logiche della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte quando afferma che il ricorso era una ‘replica’ di censure già vagliate?
Significa che il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma ha semplicemente ripresentato le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la s epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente c:orretti, puntuali ri al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione ai tratti costitutivi , anche sogget dell’evasione contestata, sia con riguardo alla ritenuta recidiva e al giudizio di equivalenza stessa con le generiche parimenti riconosciute;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Tmende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.