Ricorso Inammissibile per Evasione: Passeggiata Fatale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per il reato di evasione. La decisione ribadisce principi fondamentali sulla valutazione della gravità del reato e sul corretto calcolo della prescrizione, sottolineando come motivazioni futili non possano giustificare la violazione delle misure cautelari.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari. La giustificazione addotta per tale comportamento era stata quella di voler ‘fare una passeggiata’. Ritenendo la condanna ingiusta, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la lieve offensività del fatto e l’avvenuta prescrizione del reato.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni distinte ma ugualmente decisive. Analizziamo nel dettaglio i punti toccati dalla Corte.
Le Doglianze Reiterative e l’Assenza di Lieve Offensività
Il primo motivo di rigetto riguarda la natura delle argomentazioni presentate. La Corte ha osservato che le doglianze relative alla presunta non punibilità del fatto erano una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con una valutazione logica e non sindacabile in sede di legittimità, aveva già escluso che l’allontanamento per una passeggiata potesse essere considerato un’offesa di lieve entità. La Cassazione ha quindi ribadito il principio secondo cui non può rivalutare nel merito i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della decisione impugnata. L’assenza di ‘serie e valide ragioni’ per violare la misura degli arresti domiciliari ha reso la condotta pienamente punibile.
Il Calcolo della Prescrizione e l’Impatto delle Sospensioni
Il secondo punto, relativo alla prescrizione del reato, è stato definito ‘manifestamente infondato’. Il ricorrente sosteneva che il tempo massimo fosse trascorso, ma il suo calcolo non teneva conto di importanti periodi di sospensione del processo. La Corte ha specificato che il reato, commesso il 5 marzo 2027, aveva visto il suo termine di prescrizione allungarsi a causa di:
* Un anno di sospensione per adesione del difensore a un’astensione dalle udienze.
* Un anno di sospensione del processo per messa alla prova.
* Sei mesi complessivi di sospensione dovuti a tre diverse istanze di rinvio per motivi di salute.
Questi periodi, per un totale di due anni e sei mesi, devono essere esclusi dal computo, rendendo la pretesa del ricorrente palesemente errata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha concluso che il ricorso era inammissibile in quanto le censure sollevate erano o ripetitive di argomenti già vagliati e logicamente respinti nel merito, oppure basate su un’errata interpretazione delle norme sulla prescrizione. L’inammissibilità del ricorso, non derivando da colpa incolpevole, comporta per legge la condanna del proponente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità. Presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi futili o palesemente infondati, non solo non porta all’annullamento della condanna, ma espone il ricorrente a ulteriori conseguenze economiche. La decisione sottolinea inoltre la serietà della misura degli arresti domiciliari, la cui violazione non può essere giustificata da esigenze banali come una passeggiata.
Andare a fare una passeggiata può giustificare l’allontanamento dagli arresti domiciliari?
No, la Corte di Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui ‘fare una passeggiata’ non costituisce una ragione seria e valida per violare le prescrizioni degli arresti domiciliari e non rende il fatto di ‘lieve offensività’.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: le argomentazioni sulla non punibilità del fatto erano una semplice ripetizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte in appello, e la tesi sulla prescrizione del reato era manifestamente infondata.
Come viene calcolata la prescrizione se il processo viene sospeso?
I periodi in cui il processo è sospeso non contano ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Nel caso specifico, la prescrizione è stata sospesa per un totale di due anni e sei mesi (per astensione del difensore, messa alla prova e rinvii per motivi di salute), allungando di conseguenza il tempo necessario per l’estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41290 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
3/21381
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz epigrafe, con cui è stato condannato per il reato di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile:
perchè le doglianze relative al mancato riconoscimento della causa di non punibilità son reiterative di questioni già adeguatamente scrutinate dalla Corte di appello che, argomentazioni non sindacabili in questa sede, in quanto scevre da profili di illogicità manif ha valutato come non di lieve offensività l’allontanamento del ricorrente dal luogo degli ar domiciliari per fare una passeggiata, ovvero senza che fossero ravvisabili serie e valide rag per violare le prescrizioni (pag. 4 della sentenza );
perché le doglianze relative al decorso del termine massimo di prescrizione sono manifestamente infondate, tenuto conto che il tempus commissi delicti risale al 5 marzo 2027 e che la prescrizione è stata sospesa per anni due e mesi sei (Le. anni uno per adesione del difensore all’astensione; anni uno a seguito di sospensione del processo per messa alla prova sei mesi complessivi a seguito di tre istanze di rinvio per motivi di salute)
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.