Ricorso inammissibile per evasione: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si discute di un ricorso inammissibile per evasione. La Suprema Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma di un organo che controlla la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questa distinzione sia stata cruciale nel decidere la sorte del ricorso presentato da un imputato.
I fatti di causa
Il caso nasce dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva che lo obbligava a rimanere nella propria abitazione, non era stato trovato presso il suo domicilio durante un controllo delle forze dell’ordine. La sua assenza era stata peraltro confermata da un suo familiare presente sul posto.
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata sia la condotta materiale (l’allontanamento) sia l’elemento psicologico del reato (il dolo, ossia la volontà di sottrarsi al controllo). Avverso questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio ricevuto.
Il ricorso inammissibile per evasione e i limiti del giudizio di legittimità
Il ricorrente ha basato le sue doglianze su due punti principali: una presunta erronea valutazione della sua responsabilità penale e la severità del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato tali argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per evasione.
La Corte ha osservato che i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legittimità, come un’errata interpretazione della legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, le censure erano tese a sollecitare una ‘rivalutazione’ o una ‘alternativa rilettura’ delle prove già esaminate dai giudici di merito. Questa attività, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, è estranea al giudizio della Cassazione, il cui compito è verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata, non rifare il processo.
La valutazione sulla recidiva e le attenuanti
Anche le critiche relative alla pena sono state respinte. La Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell’imputato (la cosiddetta recidiva) per desumerne una maggiore pericolosità sociale. Allo stesso modo, la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata giudicata ben motivata, data l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente. La pena inflitta è stata quindi considerata congrua.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e si fonda su principi consolidati. In primo luogo, ha evidenziato che le argomentazioni del ricorrente erano meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, ha confermato la validità del ragionamento dei giudici di merito sia sulla sussistenza del reato – basato sul fatto oggettivo dell’assenza e sulla conferma di un familiare – sia sulla presenza del dolo. Infine, ha ribadito la correttezza della valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla sua storia criminale, e sulla congruità della pena applicata.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, a tale declaratoria consegue la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per tentare una terza valutazione dei fatti. Se la sentenza impugnata è logicamente motivata e giuridicamente corretta, un ricorso che si limiti a contestare l’apprezzamento delle prove è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche negative per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono tesi a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività che non compete alla Corte di Cassazione, o quando ripropone doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente determinata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Perché nel caso di specie è stata confermata la responsabilità per evasione?
La responsabilità è stata confermata perché i giudici di merito avevano accertato in modo inconfutabile sia il fatto materiale (l’assenza dell’imputato dalla propria abitazione, riscontrata dalla Polizia e confermata dal fratello) sia l’elemento psicologico del reato (il dolo, cioè l’intenzione di sottrarsi alla misura restrittiva).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile, perché i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. e il trattamento sanzioNOMErio, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, sono riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina due della sentenza impugnata);
considerato, in particolare, quanto all’affermazione della responsabilità, che la Corte di appello ha dato atto sia del fatto che gli agenti di Pubblica sicurezza avevano riscontrato l’assenza dell’imputato presso la sua abitazione (circostanza confermata, peraltro, dal di lui fratello) sia della sussistenza del dolo, richiest dall’art. 385 cod. pen.;
considerato, altresì, quanto alla recidiva, che il Collegio di appello ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti a carico del ricorrente, non sottraendosi all’onere di evidenziare la maggiore pericolosità sociale del medesimo ricorrente proprio alla luce della relazione tra il reato commesso e la sua pregressa storia criminale;
rilevato, con riferimento alle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, che la Corte territoriale ha dato conto sia del difetto di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle menzionate circostanze sia della congruità della pena;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024