Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza di condanna non basta un generico dissenso, ma servono censure specifiche e puntuali. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per evasione, dove la difesa si basava sull’assunzione di psicofarmaci da parte dell’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta incidenza dell’assunzione di psicofarmaci sulla sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse valutato adeguatamente questa circostanza, che a suo dire avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo. Si trattava, in sostanza, di un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione della responsabilità penale già operata nei gradi di merito.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione relativa agli psicofarmaci, ma si concentra sulla struttura stessa del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero non solo generici, ma anche manifestamente infondati.
In sede di legittimità, infatti, la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo come se fosse un terzo grado di giudizio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, il ricorso non evidenziava vizi di legge o palesi illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello; al contrario, si limitava a riproporre una tesi difensiva già esaminata e respinta in modo coerente e puntuale nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si fonda su principi consolidati. In primo luogo, si sottolinea che le censure proposte dall’imputato non erano consentite in sede di legittimità. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, come l’effetto dei farmaci sulla capacità dell’imputato, è un’attività riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
In secondo luogo, la Corte evidenzia come la sentenza impugnata avesse già affrontato in maniera logica, coerente e puntuale la deduzione difensiva. La Corte d’Appello aveva esplicitamente rigettato la tesi dell’incapacità derivante dall’uso di farmaci, fornendo adeguate spiegazioni (come si legge a pagina 6 e seguenti della sentenza di secondo grado). Pertanto, il ricorso si risolveva in una mera contestazione di una valutazione di fatto, mascherata da censura di legittimità.
Questo approccio rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, manifestamente infondato, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna per evasione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Dal punto di vista pratico, questa decisione è un monito: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile, individuando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente. Non può essere una semplice riproposizione delle proprie argomentazioni o una richiesta di riconsiderare i fatti. La genericità delle censure porta, come in questo caso, a un esito sfavorevole e a ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. Essi non contestavano specifici errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Qual era l’argomento principale della difesa?
La difesa sosteneva che la responsabilità del ricorrente per il reato di evasione fosse compromessa dall’assunzione di psicofarmaci, un argomento che era già stato esaminato e motivatamente respinto dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34113 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LANUSEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adotta ‘t4 ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre manifestamente infondate.
Considerato che, in relazione all’unico motivo sulla responsabilità, la sentenz ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale a riguardo, rigettando deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla assunzione di psicofarmaci da par della ricorrente (si veda pag. 6 e ss. della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.