Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso..
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 13 gennaio 2023 dal Tribunale della stessa città, con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Mancanza di motivazione circa le ragioni per cui la Corte del merito ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato, a fronte di una condotta da cui non sarebbe emersa in modo univoco la coscienza e volontà dell’imputato di sfuggire ai controlli dell’autorità, in quanto egli si sarebbe allontanato dal proprio domicilio nel giorno concordato, sebbene discostandosi di poco dall’orario prestabilito.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine all’applicazione della contestata recidiva, non avendo il Collegio di appello argomentato sul se la reiterazione dell’illecito forse effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità;
2.3. Mancanza di motivazione in merito alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., ritualmente formulata dalla difesa all’udienza del 21 dicembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Riguardo al primo motivo, deve rilevarsi che il Collegio di appello ha evidenziato che l’imputato aveva sottoscritto il provvedimento autorizzativo, emesso dal Tribunale di Sorveglianza, recante la precisa indicazione degli orari nei quali gli era consentito l’allontanamento dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare. Il menzionato Collegio ha concluso, quindi, che la condotta dell’appellante, trovato per strada dai militari addetti al controllo in orari antecedente quello in cui gli era consentito di allontanarsi dall’abitazione, sottendeva univocamente la coscienza e volontà del reato contestato.
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi sia che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 385 cod. pen., sia che il medesimo ricorrente ha sollecitato una diversa e non consentita rivalutazione degli elementi probatori.
È, infatti, preclusa a questa Corte «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova» (ex multis: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01).
Il secondo motivo del ricorso, con cui si è censurata l’applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, è privo di specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale, che ha fatto riferimento «alla significatività della condotta accertata in termini di incremento della capacità criminale, rivelata dai plurimi precedenti irrevocabili».
Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto buon governo dell’orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesto al giudice di verificare, oltre all’esistenza di precedent penali dell’imputato, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo d accresciuta pericolosità di quest’ultimo (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 – 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274782 – 01).
Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente ha lamentato il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., che, in realtà, non è stata formulata.
All’udienza del 21 dicembre 2023, infatti, il difensore ha concluso riportandosi ai motivi di appello, che, però, non comprendevano la richiesta de qua. La procura, prodotta all’udienza, conferiva la facoltà di chiedere pene sostitutive / ma il difensore non ha esercitato tale facoltà.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.