Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando l’Appello è Manifestamente Infondato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale, dichiarando un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di evasione. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni e sulle conseguenze di un ricorso presentato senza solide basi giuridiche. Il caso in esame evidenzia come un’argomentazione difensiva giudicata ‘manifestamente infondata’ non possa superare il vaglio di legittimità della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del Codice Penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando a un unico motivo la sua speranza di ottenere un annullamento della condanna. L’oggetto della censura riguardava la valutazione degli elementi costitutivi del reato operata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere discussa.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: La Manifesta Infondatezza del Motivo
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha rigettato l’appello. Secondo i giudici supremi, il motivo addotto dal ricorrente era ‘manifestamente infondato’. Questo termine tecnico indica che la censura appariva, già a una prima e sommaria analisi, priva di qualsiasi pregio giuridico.
La Corte ha osservato che il giudice del gravame (la Corte d’Appello) aveva motivato la sua decisione in maniera ‘logica, coerente e puntuale’. La sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di evasione, illustrando in modo esauriente perché gli elementi costitutivi del reato fossero pienamente integrati nel caso di specie. Il ricorso, al contrario, si limitava a una critica generica della sentenza, senza sollevare questioni di legittimità che potessero effettivamente mettere in discussione la correttezza giuridica della decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile, perché basato su motivi manifestamente infondati, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche per chi lo propone. Questa decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su argomentazioni giuridiche solide e pertinenti, evitando censure generiche o meramente ripetitive di quanto già discusso nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico.
Qual è stata la valutazione della Corte riguardo alla sentenza impugnata?
La Corte ha stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era stata motivata in modo logico, coerente e puntuale, applicando correttamente i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione degli element costitutivi del reato contestato, facendo corretta applicazione deg orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia (cfr. pag. 3 del sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
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