Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la presentazione di un ricorso basato su motivi palesemente privi di fondamento conduce a una dichiarazione di inammissibilità. Questo caso specifico riguarda un ricorso inammissibile per evasione, offrendo spunti importanti sulle conseguenze di un’impugnazione temeraria e sulla valutazione della Corte di legittimità.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il delitto di evasione. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte, chiamata a valutare la fondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente contro la sentenza di secondo grado.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile per Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso in udienza e ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a un livello preliminare, constatando la totale inadeguatezza dell’impugnazione presentata.
Con la declaratoria di inammissibilità, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e la condanna per il reato di evasione irrevocabile. Ma quali sono state le ragioni che hanno spinto i giudici a una conclusione così drastica?
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione lapidaria dell’unico motivo di ricorso. Quest’ultimo è stato giudicato “manifestamente infondato”. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua, ancorché sintetica” per affermare la responsabilità dell’imputato per il delitto di evasione.
In sostanza, la difesa non è riuscita a sollevare alcuna valida critica o a evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. La motivazione del giudice di secondo grado, seppur breve, è stata ritenuta sufficiente e corretta, rendendo l’impugnazione un tentativo palesemente destinato al fallimento.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di un ricorso inammissibile per evasione non è priva di conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha infatti condannato il ricorrente a due tipi di pagamenti. In primo luogo, il pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari e defatigatori, che intasano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna per il reato di evasione, ma aggiunge un ulteriore onere economico a carico del ricorrente, a monito della necessità di adire la Suprema Corte solo con motivi seri e fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto “manifestamente infondato”, dato che la motivazione della sentenza d’appello sulla responsabilità per il reato di evasione era stata considerata congrua e sufficiente.
Qual era il reato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era contestato il delitto di evasione, per il quale era già stato condannato dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11036 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11036 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla ribadita responsabilità per il delitto di evasione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024