Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando i Motivi sono Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di evasione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quali motivi possono essere validamente proposti davanti alla Suprema Corte e quali, invece, sono destinati a un inevitabile rigetto, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il delitto di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza: contestava la valutazione dei fatti e dell’elemento soggettivo del reato effettuata dai giudici di merito e lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un giudizio preliminare sulla loro ammissibilità. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: un Ricorso Inammissibile per Vizi di Forma e Sostanza
L’ordinanza della Corte di Cassazione si sofferma analiticamente sulle ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Le motivazioni possono essere suddivise in due filoni principali.
Motivi di Merito non Ammessi in Sede di Legittimità
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione dell’intenzionalità (profilo soggettivo) del reato di evasione. La Corte ha prontamente respinto questa censura, ricordando un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di “legittimità”, non di “merito”. Ciò significa che la Suprema Corte ha il compito di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Non può, invece, effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già esaminato e disatteso le argomentazioni difensive con motivazioni logico-giuridiche ritenute corrette, rendendo inammissibile qualsiasi tentativo di ridiscutere tali conclusioni in Cassazione.
Genericità del Motivo sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Anche in questo caso, la Corte ha riscontrato un vizio di inammissibilità per “genericità”. La sentenza impugnata, infatti, aveva specificamente menzionato gli elementi di fatto che escludevano l’applicazione di tale causa di non punibilità, fornendo argomenti considerati “giuridicamente non illogici”. Il ricorrente, nel suo atto, non aveva mosso una critica specifica e puntuale a tali argomentazioni, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi in modo dettagliato con le motivazioni della sentenza che intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche, e non può limitarsi a una mera riaffermazione delle proprie tesi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame è un monito importante: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti. È uno strumento straordinario volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, e le relative conseguenze economiche, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano fondati esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e siano formulati in modo specifico, chiaro e non generico, confrontandosi criticamente con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano fondati su aspetti non consentiti in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’elemento soggettivo del reato, attività propria dei giudici di merito, e ha sollevato in modo generico la questione della non punibilità per tenuità del fatto, senza contestare specificamente le motivazioni già fornite dalla Corte d’Appello.
È possibile contestare la valutazione dei fatti di una sentenza in Cassazione?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35498 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
186/ RG 15810
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe che confermato la condanna per il delitto di evasione;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in s di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disat corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine ai presupposti del delitto sotto il profilo soggettivo, di cui all’art. 385 cod. pen. alla luce della descrizione del fat non contestato, come risulta a pag.2 della sentenza;
ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazi della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnat menzionato specificamente gli elementi di fatto, non contestati, che ne escludono l’applicazione con argomenti giuridicamente non illogici.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025