Ricorso Inammissibile per Evasione: Quando le Argomentazioni sono Infondate
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione venga trattato quando i motivi proposti sono meramente ripetitivi di quelli già esaminati nei gradi precedenti e privi di fondamento. La Corte Suprema ha rigettato le doglianze di due ricorrenti, condannati per il reato di evasione, confermando la decisione della Corte d’Appello e delineando i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Evasione
Due persone, già sottoposte a una misura restrittiva della libertà personale, venivano condannate per il reato di evasione. La loro colpevolezza veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Catania. Non rassegnati alla decisione, i due decidevano di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per cercare di annullare o riformare la condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
I ricorrenti basavano la loro difesa su tre argomentazioni principali:
1. Lo Stato di Necessità: Con il primo motivo, sostenevano di aver agito in una situazione che avrebbe dovuto escludere la loro punibilità, invocando la scriminante dello stato di necessità.
2. La Particolare Tenuità del Fatto: Chiedevano l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto commesso fosse di minima gravità.
3. Le Circostanze Attenuanti Generiche: Sollecitavano una mitigazione della pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non concesse nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tutti i motivi proposti, ritenendoli una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, oltre che manifestamente infondati.
Reiteratività e Manifesta Infondatezza
La Corte ha sottolineato che i motivi relativi alla condanna per evasione e alla presunta sussistenza dello stato di necessità erano una copia di quelli già presentati in appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione completa ed esaustiva per escludere la fondatezza di tali argomentazioni. Proporre nuovamente le stesse questioni in Cassazione, senza sollevare vizi di legittimità specifici della sentenza impugnata, rende il ricorso proceduralmente inaccettabile.
Valutazione su Pena e Attenuanti
Anche per quanto riguarda la determinazione della pena, la Corte ha ritenuto la sentenza d’appello immune da censure. I giudici di merito avevano correttamente escluso sia l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia la concessione delle attenuanti generiche, basando la loro decisione su elementi concreti.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione ponderata, tenendo conto sia dei precedenti penali dei ricorrenti (anche specifici per lo stesso tipo di reato), sia della complessiva gravità del fatto. Questa valutazione, essendo ben argomentata e priva di vizi logici, non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
La pronuncia conferma un orientamento consolidato: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente riproporre le medesime difese già respinte in appello. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità del ricorso presentato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello e, nel loro complesso, sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Perché non è stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata riconosciuta perché i giudici di merito hanno correttamente valutato la gravità complessiva del fatto e i precedenti penali dei ricorrenti, anche specifici, elementi che ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2902 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 29/06/1986 COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 09/03/1987
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 30495/24 – FORTE NOME + 1
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di evasione sono inammissibili perché reiterativi degli atti di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondati.
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità. In disparte la ripetitività del motivo, occorre rilevare che la motivazione della sentenza impugnata dà conto in maniera completa ed esaustiva delle circostanze di fatto e degli elementi probatori che escludono la fondatezza della prospettazione difensiva.
I restanti motivi di ricorso hanno ad oggetto la determinazione della pena e, in particolare, chiedono l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Anche in relazione a tali punti la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo proceduto ad una valutazione che correttamente ha portato i giudici di merito ad escludere una mitigazione sanzionatoria in ragione tanto dei precedenti, anche specifici, dei ricorrenti quanto della complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato).
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025