Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40744 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
XXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXil XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma in data 10 marzo 2025, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’odierno ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 629, secondo comma, cod. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 81, 110, 628 e 629 cod. pen. e 178, lett. c) , 273, 291, 293, comma 3, e 309, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.
La richiesta di denaro conseguirebbe ad un incontro mercenario durante il quale la persona offesa avrebbe ottenuto con la violenza (in termini rilevanti ex art. 609bis cod. pen.) una prestazione non concordata. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici bolognesi discenderebbe da un’acritica accettazione della mendace narrazione del denunciante. Il profitto descritto in contestazione non potrebbe qualificarsi come ingiusto, alla luce della recente previsione di un codice Ateco per i servizi di prostituzione.
2.2. Violazione degli 274 e 275 cod. proc. pen., in relazione all’adeguatezza della misura applicata.
Il paventato pericolo di utilizzo di video a contenuto sessuale a scopo di estorsione risulterebbe del tutto congetturale e slegato dalla fattispecie per cui si procede.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł insuperabilmente generico, in quanto privo di effettivo confronto con il contenuto della motivazione del Tribunale.
L’ordinanza impugnata ha, infatti, stigmatizzato puntualmente l’assoluta mancanza di riscontri alla versione alternativa offerta esclusivamente negli atti defensionali (nel totale silenzio degli indagati e nella chiara pregnanza delle risultanze procedimentali di segno opposto, a partire dall’inequivoco tenore dei messaggi minatori). Anche la presunta liceità del contratto avente ad oggetto prestazioni sessuali, alla luce delle novità in tema di normativa tributaria, Ł argomento inidoneo a superare la ricostruzione dei fatti, congruamente giustificata, che prescinde completamente da qualsiasi rapporto sinallagmatico tra le richieste di denaro (pari complessivamente ad euro 2.100) e la (ipotetica) avvenuta consumazione di un rapporto sessuale.
Nel ricorso, ci si limita a trarre le medesime conclusioni in iure già disattese dai giudici di merito, sulla base di una vicenda storica che non trova riscontri nella piattaforma indiziaria (e senza misurarsi con tale specifica considerazione, ampiamente illustrata nell’ordinanza del Tribunale).
Il secondo motivo non Ł consentito, laddove postula un’impossibile nuova ponderazione della piattaforma investigativa, ed Ł parimenti generico, laddove trascura ulteriormente gli esiti accertativi della vicenda, ampiamente illustrati dal Tribunale (accompagnati da ulteriori elementi, quali lo stato di tossicodipendenza apoditticamente affermato e non emerso dagli atti e l’assenza di qualsiasi segno di resipiscenza) e idonei a sorreggere una prognosi, non illogica, di reiterazione di analoghi delittie di inquinamento probatorio (in particolare, utilizzando dispositivi telematici – oltre che per contattare i congiunti della persona offesa, come promesso – per l’adescamento di ulteriori vittime e la presentazione di nuove minacce estorsive).
Quanto alla cartella sanitaria allegata, non Ł ritualmente valutabile in questa sede l’ulteriore documentazione allegata e ogni altra documentazione non conosciuta dal Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286921-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 2347 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390-01).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.