Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Estorsione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione sottolinea come l’appello in Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di merito, ma debba concentrarsi su precise violazioni di legge.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per diversi reati di estorsione. Secondo l’accusa, l’imputato aveva tenuto una condotta costantemente minacciosa e aggressiva nei confronti di alcuni esercenti commerciali. L’obiettivo era ottenere la corresponsione di consumazioni non pagate o di somme di denaro, integrando così i parametri del delitto di estorsione.
La difesa dell’imputato aveva contestato la decisione, sostenendo la presenza di vizi motivazionali e violazioni di legge nella valutazione della sua responsabilità penale.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale: i motivi non erano nuovi. Essi si limitavano a riprodurre le stesse doglianze già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso inammissibile è proprio quello che non presenta una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse tesi difensive.
La Valutazione del Giudice di Merito
Il giudice di merito, infatti, aveva già analizzato in dettaglio ogni singolo episodio contestato. Aveva ripercorso la condotta minacciosa e aggressiva dell’imputato, evidenziando come il suo comportamento fosse chiaramente finalizzato a intimidire le vittime per ottenere un ingiusto profitto. La motivazione della sentenza d’appello era stata ritenuta logica, coerente e priva di violazioni di legge, fornendo una giustificazione adeguata per la condanna.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un principio consolidato. Il ricorso per Cassazione non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i motivi presentati dall’imputato erano “indeducibili” perché non si confrontavano con la ratio decidendi della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni di fatto.
I Giudici hanno sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva già esaminato tutti gli aspetti fattuali, ritenendo le condotte dell’imputato pienamente rientranti nella fattispecie delittuosa di estorsione. Non sussistendo alcuna violazione di legge o illogicità manifesta nella motivazione, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio di legittimità è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata. La mera riproposizione delle argomentazioni già disattese nei gradi di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di argomentazioni che erano già state adeguatamente valutate e respinte dalla corte di grado inferiore. Mancava una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Di quale reato era accusato il ricorrente?
Il ricorrente era accusato di diversi reati di estorsione, commessi attraverso una condotta minacciosa e aggressiva finalizzata a ottenere consumazioni non pagate o somme di denaro da esercenti commerciali.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e la sua condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38991 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME; viste le conclusioni depositate dalla difesa dello stesso;
ritenuto che i cinque motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per tutti i diversi reati di estorsione contestatigli, sono indeducibili poich riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
considerato infatti che il giudice di merito ha ripercorso per ciascuno degli episodi contestati la condotta sempre minacciosa ed aggressiva dell’imputato valutandone il contenuto intimidatorio finalizzato ad ottenere la corresponsione di consumazioni non pagate ovvero di somme di denaro dagli esercenti, sottolineando quindi i plurimi aspetti in fatto per ritenere le ipotesi rientranti ne parametri dei contestati delitti, senza che sussista alcuna violazione di legge o motivazione affetta da illogicità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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