Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte Appello di Cagliari in data 3/7/2023;
rilevato che il primo motivo proposto nell’interesse del COGNOME in punto di valutazion della prova relativa al delitto sub B) è generico e, comunque, manifestamente infondato reiterando censure che la Corte territoriale ha ampiamente scrutinato ( pag. 19 e segg.) disatteso sulla scorta di corretti argomenti giuridici con i quali il difensore non si ra termini puntuali, stante la valutazione operata anche in relazione al coefficiente psicol delle condotte ( pag. 22);
che analogamente destituite di fondamento risultano le censure in ordine al diniego del attenuanti generiche, avendo i giudici d’appello segnalato, unitamente all’assenza di profi meritevolezza, la brutalità dell’aggressione attuata nei confronti dei codetenuti valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede;
considerato che il primo motivo formulato nell’interesse del COGNOME ripropone, c spiccate incursioni nel merito, doglianze in punto di attendibilità di testi e sommari info che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato, argomentandone l’infondatezza, con una motivazione priva di aporie e frizioni logiche, dando conto della resistenza del nucleo fonda dell’accusa alle obiezioni difensive (pag. 19 e segg.);
che palesemente infondati risultano i rilievi in ordine alla prova dell’ingiusto prof delitto d’estorsione, avendo le conformi sentenze di merito chiarito le ragioni dell’aggress riconducibili ad un debito per la cessione di stupefacenti, e individuato il corrispetti fornitura di un determinato quantitativo di sigarette;
ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
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