Ricorso Inammissibile per Estorsione: La Decisione della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei requisiti di ammissibilità di un’impugnazione, confermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è quello che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata. Il caso in esame riguarda una condanna per estorsione continuata, dove il ricorso dell’imputato è stato respinto per la sua eccessiva genericità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila. I giudici di secondo grado avevano parzialmente riformato la condanna iniziale, escludendo un’aggravante (quella delle più persone riunite) per il reato di estorsione, e di conseguenza avevano rideterminato la pena inflitta all’imputato. Nonostante questa parziale vittoria, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sua affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione.
Analisi del ricorso inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato dalla difesa. La Corte ha osservato che l’unico motivo proposto era ‘del tutto generico’. In altre parole, l’atto di impugnazione si limitava a contestare la colpevolezza senza però instaurare un dialogo critico e puntuale con la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva adeguatamente e logicamente illustrato tutti gli elementi che provavano la sussistenza del reato di estorsione. Erano state evidenziate le prove che attestavano sia gli elementi materiali (la condotta minacciosa) sia quelli psicologici (l’intenzione di coartare la vittima per ottenere un profitto ingiusto), nonché l’effettiva consumazione del reato attraverso le plurime dazioni di denaro ottenute dalla vittima sotto minaccia.
La Mancanza di Correlazione Critica
Il concetto chiave evidenziato dalla Cassazione è la ‘mancanza di correlazione critica’. Per avere una speranza di successo, un ricorso non può limitarsi a una generica doglianza. Deve, invece, analizzare punto per punto il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziarne le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto. In questo caso, il ricorso non ha svolto questa funzione, rendendolo di fatto un atto sterile e, per l’appunto, un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi sulla palese genericità dell’impugnazione. I giudici hanno ritenuto che la Corte di merito avesse già fornito una spiegazione esauriente e ben fondata sulle ragioni della condanna, basata sulle ‘emergenze’ processuali. Il ricorso, non riuscendo a scalfire tale apparato motivazionale con argomentazioni specifiche, non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della Cassa delle Ammende, fissata in tremila euro, poiché non sono state individuate ragioni per un eventuale esonero.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile redigere un atto che sia specifico, tecnico e che smonti pezzo per pezzo la struttura logico-giuridica della decisione contestata. Un ricorso generico, che non affronta il merito delle argomentazioni del giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un’assistenza legale qualificata e attenta nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e privo di una correlazione critica con la motivazione della sentenza della Corte di Appello, la quale aveva già illustrato adeguatamente le prove a sostegno della condanna.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il delitto di estorsione continuata, seppur con l’esclusione di un’aggravante.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aqui che, esclusa l’aggravante RAGIONE_SOCIALE più persone riunite in relazione alila fattispecie d’estor contestata sub A), rideterminava la pena inflitta all’imputato per i reati in rubrica ascr -rilevato che l’unico motivo proposto con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione continuata sub A) è del tutto generico in quanto privo di correl critica con la motivazione reiettiva della Corte di merito (pagg. 4/5) che ha adeguatamen illustrato le emergenze che attestano la sussistenza degli estremi costitutivi dell’ille carattere materiale e psicologico, e l’avvenuta consumazione per effetto RAGIONE_SOCIALE plurime dazio di danaro conseguite alla coartazione della vittima;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente