Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo principi consolidati in materia processuale penale. Il caso in esame riguarda una condanna per estorsione e la successiva dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Suprema Corte. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e di sollevare tutte le questioni rilevanti nei gradi di giudizio appropriati.
I fatti del processo
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del codice penale. L’imputato era stato accusato di aver costretto, con gravi minacce, un’altra persona a consegnargli le chiavi di un’autovettura. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, confermata in appello, l’imputato, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, aveva ottenuto il possesso del veicolo esercitando una forte pressione psicologica sulla vittima. Nonostante il veicolo appartenesse alla figlia della persona offesa e fosse anche sottoposto a fermo amministrativo, la condotta minacciosa è stata ritenuta idonea a integrare il delitto di estorsione.
I motivi del ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi. I primi due contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, sostenendo, in sostanza, una versione alternativa della vicenda. Il terzo motivo, invece, proponeva una diversa qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che venisse considerato non come estorsione, ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.).
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, fornendo una chiara spiegazione per ciascun punto. I primi due motivi sono stati giudicati una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse difese senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado.
Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo: la richiesta di riqualificazione del reato non era mai stata avanzata nel giudizio d’appello. Questo ha impedito alla Cassazione di esaminare la questione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale.
La non specificità dei motivi come causa di inammissibilità
La Corte ha ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a ripetere le argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. Il ruolo della Cassazione, quale giudice di legittimità, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non critica in modo puntuale la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi, omette la sua funzione tipica e diventa, perciò, inammissibile. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le minacce fossero state provate e che la consegna delle chiavi fosse una diretta conseguenza di tale coercizione, rendendo irrilevanti altri dettagli fattuali.
La preclusione di questioni non dedotte in appello
Il secondo principio cardine riguarda la devoluzione delle questioni al giudice d’appello. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui non è possibile presentare per la prima volta in sede di legittimità questioni che non sono state sottoposte all’esame della Corte d’Appello. Se la difesa avesse voluto ottenere una riqualificazione del reato da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avrebbe dovuto formulare tale richiesta durante il processo d’appello. Non avendolo fatto, tale possibilità si è preclusa, e la Cassazione non ha potuto pronunciarsi in merito.
Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande importanza per la difesa tecnica. In primo luogo, evidenzia la necessità di strutturare ogni grado di giudizio in modo strategico, presentando tutte le argomentazioni e le richieste rilevanti al momento opportuno. Le questioni non sollevate in appello sono, di regola, perse per sempre. In secondo luogo, ricorda che il ricorso per cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio sui fatti. Per avere successo, deve basarsi su critiche precise e pertinenti alla logica giuridica della sentenza impugnata, evitando mere ripetizioni di tesi già sconfessate.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: i primi due motivi erano una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello e non contenevano una critica specifica alla sentenza impugnata; il terzo motivo, relativo alla riqualificazione del reato, sollevava una questione nuova, mai proposta nel precedente grado di giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di cambiare la qualificazione di un reato se non lo si è chiesto in appello?
No. Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato perché non gli sono state sottoposte. La richiesta di riqualificazione del reato doveva essere presentata alla Corte d’Appello.
Cosa ha ritenuto decisivo la Corte per confermare la condanna per estorsione?
La Corte ha ritenuto decisiva la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo cui la consegna delle chiavi del veicolo era stata una conseguenza diretta delle gravi minacce proferite dall’imputato. La serietà e l’efficacia di tali minacce sono state considerate l’elemento chiave per configurare il reato di estorsione, a prescindere da altri dettagli come chi avesse materialmente la disponibilità delle chiavi in quel momento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 05/07/1985
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 629 co pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiteraz one di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in rileva che: a) il fatto di estorsione narrato dalla vittima ha trovato riscontro nelle pr dichiarative assunte in dibattimento; b) la consegna delle chiavi della Smart al COGNOME, ovunque la stessa sia avvenuta, non può che essere stata conseguenza delle gravi minacce che l’imputato gli ha rivolto; c) è irrilevante che la disponibilità delle chiavi dell’autovettura figlia della vittima la avesse il meccanico incaricato della sua riparazione posto che è certo che la costrizione con minaccia finalizzata ad ottenere il possesso dei veicolo indirizzata all persona offesa, aveva sortito l’effetto di consegna di tale autovettura all’imputato; d) soltant la serietà e l’efficacia delle minacce proferite dal COGNOME al COGNOME NOME può giustificare l’attribuzione all’imputato, alterato dall’assunzione di alcol, del possesso di un autoveicolo d proprietà di Valvano Giada, sottoposto a fermo amministrativo;
che, per tale ragione, gli stessi devono ritenersi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatt nel delitto di cui all’art. 392 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimit quanto non proposto in appello; a tale proposito si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbi correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. .5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Consigliere estensore