Ricorso Inammissibile per Estorsione: L’Ordinanza della Cassazione
Quando un ricorso in appello non è formulato correttamente, la Corte può dichiararlo inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. È quanto accaduto in un recente caso di estorsione, dove la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, evidenziando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e ben argomentati. Questa ordinanza offre spunti cruciali sulla differenza tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato per estorsione in concorso con altri soggetti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali: in primo luogo, lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In secondo luogo, sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupponendo l’esistenza di un credito nei confronti della vittima.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata su una nuova valutazione delle prove, ma sull’analisi della struttura stessa del ricorso presentato, ritenuto carente sotto profili fondamentali. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Cassazione si fonda su una valutazione precisa dei motivi di ricorso, giudicati inadeguati a mettere in discussione la sentenza impugnata. La Corte ha spiegato nel dettaglio perché le argomentazioni della difesa non potevano essere accolte.
Primo Motivo: La Genericità del Ricorso
Il primo motivo è stato considerato ‘generico’. La Corte ha sottolineato che la difesa non si era confrontata adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima non si basava solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su prove solide come le intercettazioni telefoniche. Tali intercettazioni, secondo i giudici, costituivano una prova autonoma e diretta della partecipazione del ricorrente al reato di estorsione. Un ricorso efficace avrebbe dovuto contestare specificamente queste prove, cosa che non è avvenuta.
Secondo Motivo: La Mancata Prova del Credito e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La difesa chiedeva di derubricare il reato da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Tuttavia, per poter configurare quest’ultimo reato, è indispensabile che l’agente agisca per far valere un diritto o un credito ‘giuridicamente tutelabile’. La Corte ha rilevato che già la sentenza d’appello aveva chiarito l’assenza di qualsiasi prova in merito all’esistenza di un tale credito del ricorrente nei confronti della vittima. Senza questo presupposto fondamentale, la richiesta di riqualificazione del reato è risultata infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente contestare genericamente una condanna; è necessario attaccare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata e le prove su cui si fonda. Inoltre, il caso chiarisce ancora una volta la netta distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quest’ultimo richiede la prova di un diritto preesistente che si intende far valere, seppur con mezzi illeciti. In assenza di tale prova, la condotta minatoria finalizzata a ottenere un profitto rimane nel più grave alveo dell’estorsione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo di contestazione era generico, ovvero non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, che si basavano non solo sulla testimonianza della vittima ma anche su intercettazioni.
Quali prove sono state decisive per confermare la condanna per estorsione?
Le prove decisive sono state le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, e soprattutto le intercettazioni, che hanno costituito un riscontro e una prova autonoma della partecipazione diretta del ricorrente al reato.
Per quale motivo non è stata accettata la richiesta di riqualificare il reato in ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’?
La richiesta non è stata accettata perché mancava la prova fondamentale di un ‘credito giuridicamente tutelabile’ del ricorrente nei confronti della vittima. Senza la prova di un diritto preesistente, non si può configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4093 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/02/1973
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione espressa dalla Corte territoriale ai fgg. 2 e 3 della sentenza impugnata, laddove si è fatto riferimento non solo alle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili, ma alle intercettazioni costituenti riscontro ed autonoma prova della diretta partecipazione del ricorrente al reato di estorsione commesso in concorso con altri soggetti separatamente giudicati;
che, in ordine al secondo motivo, il ricorrente non tiene conto di quanto affermato a fg. 4 della sentenza impugnata a proposito dell’assenza di prova di un credito giuridicamente tutelabile del ricorrente nei confronti della vittima, idoneo a qualificare diversamente il fatto contestato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024