Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Basa su un Errore di Fatto
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su presupposti corretti e veritieri. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione, poiché il motivo principale del ricorso si basava su un’errata interpretazione della sentenza di primo grado. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di condanna emessa in primo grado. In quella sede, il giudice aveva concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenendole addirittura prevalenti rispetto all’aggravante contestata. Successivamente, l’imputato ha proposto appello, ma non per la questione delle attenuanti generiche (che gli erano già state favorevolmente concesse), bensì per ottenere un’ulteriore attenuante specifica, quella prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta, confermando la decisione del primo giudice. A questo punto, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Un errore palese, che non è sfuggito all’occhio attento della Suprema Corte.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha immediatamente qualificato come manifestamente infondato. Il motivo è semplice e disarmante: l’imputato si lamentava di non aver ottenuto le attenuanti generiche, quando invece il giudice di primo grado gliele aveva non solo concesse, ma anche ritenute prevalenti sull’aggravante. La Corte d’Appello, correttamente, non si era pronunciata su questo punto in quanto non era stato oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. L’appello si era limitato a rigettare la richiesta di una diversa e ulteriore attenuante.
L’intero ricorso per cassazione era, quindi, costruito su un presupposto fattuale inesistente. Questo errore ha reso l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua ordinanza, la Suprema Corte ha evidenziato come, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il giudice di primo grado avesse concesso le attenuanti generiche. Il percorso argomentativo della Corte d’Appello era stato, a sua volta, ineccepibile nel respingere l’unico motivo di gravame effettivamente sollevato, ovvero la richiesta dell’attenuante specifica.
Di conseguenza, il ricorso in Cassazione non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione non può basarsi su una falsa rappresentazione della realtà processuale. L’errore commesso dal ricorrente ha dimostrato la totale infondatezza del suo gravame, giustificando la condanna non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio cruciale del diritto processuale: la precisione e la correttezza dei motivi di impugnazione sono essenziali. Presentare un ricorso basato su premesse errate o su fatti non corrispondenti a quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio espone al rischio concreto di una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La vicenda insegna che un’attenta analisi degli atti processuali è il primo, indispensabile passo per costruire una difesa efficace in ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su un presupposto di fatto errato: il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre in realtà il giudice di primo grado le aveva già concesse e ritenute prevalenti sull’aggravante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva deciso il giudice di primo grado riguardo le attenuanti generiche?
Il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche e le aveva anche giudicate prevalenti sulla circostanza aggravante contestata, applicando quindi un trattamento sanzionatorio più favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME ADEL NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
“N.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62-bis nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato;
rilevato che, diversamente da quanto erroneamente affermato nel ricorso, il primo giudice ha concesso le attenuanti generiche prevalenti sulla contesta aggravante (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado), statuizione sui cui la Co di merito non ha argomentato in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero, limitandosi a rigettare, con percorso argomentativ ineccepibile in punto di logica, l’unico motivo di appello con cui l’imputato av chiesto la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. (vedi dell’atto di appello e pag. 5 della sentenza impugnata).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.