Ricorso Inammissibile: Quando l’Errore Giuridico non è “Manifesto”
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza di motivi non consentiti dalla legge. Il caso specifico riguarda la contestazione della qualificazione giuridica di un reato di droga, un tema che la legge permette di sollevare solo in circostanze molto circoscritte.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Patteggiamento
Il ricorrente aveva concordato una pena (patteggiamento) con la Procura, ratificata dal GIP del Tribunale di Monza, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di oltre 92 grammi di cocaina e quasi 3 chilogrammi di hashish. La condanna era stata emessa ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 4, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), che punisce le condotte più gravi legate al traffico di droga.
Il Motivo del Ricorso: La Riqualificazione Giuridica
Nonostante l’accordo raggiunto in sede di patteggiamento, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione. L’argomento centrale era che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, relativa ai fatti di “lieve entità”. Si chiedeva, in sostanza, una diversa qualificazione giuridica della condotta.
La Decisione della Cassazione: Un ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza necessità di formalità, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su una regola precisa che limita le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Impugnazione e l’Errore “Manifesto”
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che contro una sentenza di patteggiamento si può ricorrere per cassazione solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma a una condizione molto stringente: che l’errore sia “manifesto”.
La Corte ha chiarito che un “errore manifesto” non è una qualsiasi presunta erroneità nell’interpretazione della legge. Si tratta, invece, di un errore che risulta con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità” dal testo stesso del provvedimento e dal capo di imputazione. La qualificazione giuridica data dal giudice deve essere “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti contestati. Un’impugnazione che, al contrario, si limita a denunciare una violazione di legge in modo generico e non autoevidente è destinata all’inammissibilità.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’erroneità lamentata dal ricorrente non avesse i caratteri della manifesta evidenza. La qualificazione del fatto come reato grave (commi 1 e 4) piuttosto che di lieve entità (comma 5) non appariva immediatamente e palesemente sbagliata alla luce dell’imputazione. Di conseguenza, il motivo di ricorso non rientrava tra quelli ammessi dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: l’istituto del patteggiamento si basa su un accordo tra le parti che limita fortemente le successive possibilità di contestazione. La scelta di patteggiare implica un’accettazione del quadro accusatorio che non può essere rimessa in discussione se non per vizi gravissimi ed evidenti.
Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la possibilità di contestare la qualificazione giuridica in un patteggiamento è estremamente ridotta e confinata ai soli casi di errore palese e indiscutibile. Un ricorso fondato su una diversa, ma plausibile, interpretazione giuridica è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
È possibile solo quando l’errore è ‘manifesto’, ovvero palesemente evidente, immediatamente riscontrabile dal testo del provvedimento e dal capo d’imputazione, senza necessità di interpretazioni complesse o valutazioni di merito.
Cosa intende la Cassazione per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
La Cassazione intende un errore così evidente da rendere la qualificazione giuridica adottata ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nell’imputazione, un’erroneità che emerge con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OULAD SAID EL OUED( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l’accordo delle parti su una pena per i reati di all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 92,561 di cocaina e 2,8278 di hashish, in Cinisello Balsamo, il 19/6/2022);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto motivi (vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ai dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiar che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 28302301; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01);
che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua contenuto stesso della imputazione;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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