Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2272 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e «della sentenza»: a) non è consentito quanto alla traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta che tale asserita omissione sia stata dedotta nel giudizio di appello, né il ricorrente lo ha affermato, con la conseguenza che l’eventuale nullità, in quanto di ordine generale a regime intermedio, si deve ritenere sanata e non può più essere tardivamente dedotta con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha, Rv. 265026-01); b) è manifestamente infondato quanto alla traduzione «della sentenza», atteso che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, giacché, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. a opera della legge 23
giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Nasim, Rv. 275103-01);
considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, e la qualificazione del fatto come ricettazione anziché come acquisto di cose di sospetta provenienza, sono manifestamente infondati, atteso che, con essi, si sostengono vizi di mancanza e di illogicità della motivazione che sono del tutto assenti nella sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello di Napoli ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del proprio convincimento, anche con specifico riferimento alla sussistenza del dolo della ricettazione e, quindi, all’impossibilità di qualificare il fatto come incauto acquisto (si vedano, i particolare, le pagg. 3-4);
ritenuto che l’ulteriore doglianza del ricorrente, contenuta nel terzo motivo, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche «nella loro massima estensione», è del tutto generica, atteso che il ricorrente non l’ha accompagnata da alcuna argomentazione e ha anche del tutto omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata al riguardo (Si veda, in particolare, la pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.