Ricorso Inammissibile per Droga: I Limiti del Giudizio di Cassazione
L’ordinanza n. 46262/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile contro una condanna per detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, e la decisione della Corte sottolinea l’importanza di una motivazione logica da parte dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per la detenzione di un quantitativo eccezionale di sostanza stupefacente: ben 21 chilogrammi di marijuana. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sentenza d’appello su diversi fronti. In particolare, le sue censure riguardavano la ricostruzione dei fatti operata dai giudici, la valutazione del materiale probatorio e, soprattutto, la mancata applicazione di due norme potenzialmente favorevoli: l’ipotesi del fatto di lieve entità (prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis del codice penale).
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede nella natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. Essi, infatti, non lamentavano una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma si traducevano in una richiesta di riconsiderare e rivalutare gli elementi di fatto e le prove già esaminati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di valutazione, tuttavia, è precluso in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione è quello di ‘giudice della legge’, non ‘giudice del fatto’. Pertanto, ogni censura che si limiti a proporre una lettura alternativa delle prove è, per definizione, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha ribadito la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno l’esclusiva competenza di accertare come si sono svolti i fatti e di apprezzare le prove. La Cassazione interviene solo se la motivazione della loro decisione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non per sostituire la propria valutazione a quella, ben argomentata, dei giudici precedenti.
In secondo luogo, la Corte ha specificato che la motivazione della Corte d’Appello era, nel caso di specie, congrua, adeguata e priva di vizi logici. Il ragionamento dei giudici di secondo grado si fondava su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. In particolare, il dato ponderale ‘eccezionale’ (21 kg di marijuana) è stato ritenuto un elemento di per sé sufficiente a sorreggere logicamente la conclusione che la sostanza fosse destinata allo spaccio. Questo stesso dato quantitativo, inoltre, giustificava pienamente la decisione di non applicare né l’attenuante del fatto di lieve entità né la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, istituti palesemente incompatibili con un simile quantitativo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso non può essere un pretesto per ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Le censure devono essere mirate a specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto macroscopico nel percorso logico seguito dal giudice. La decisione ha anche una conseguenza pratica immediata per il ricorrente: a seguito della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contestavano violazioni di legge, ma chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti e le prove del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quale importanza ha avuto la quantità di droga nella decisione?
L’eccezionale quantità di droga (21 kg di marijuana) è stata considerata un elemento decisivo. La Corte ha ritenuto che questo dato, da solo, fosse sufficiente a sostenere in modo logico la conclusione che la sostanza fosse destinata allo spaccio e a escludere l’applicazione di norme più favorevoli come il fatto di lieve entità o la particolare tenuità del fatto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46262 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su conclivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sul dato ponderale eccezionale (21 kg. di sostanza stupefacente del tipo marijuana) che sorregge la motivazione anche relativamente alle altre censure in tema di mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e dell’art. 131-bis c.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex ad. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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