Ricorso Inammissibile per Droga: I Limiti del Giudizio in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per detenzione di stupefacenti di lieve entità. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le importanti lezioni processuali che ne derivano.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero per un’ipotesi di reato legata agli stupefacenti considerata di minore gravità. La condanna era stata emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver contribuito materialmente al trasporto di una sostanza stupefacente, contenuta in una busta di cellophane, a bordo della propria auto, ai piedi del sedile del passeggero dove sedeva un coimputato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha articolato il suo ricorso su tre punti principali, ciascuno dei quali è stato attentamente esaminato e respinto dalla Suprema Corte.
La Rivalutazione del Merito: un Tentativo Vano
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità. Tuttavia, la Cassazione ha subito evidenziato come questa doglianza non sollevasse una questione di violazione di legge, ma si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, si chiedeva ai giudici di legittimità una nuova e più favorevole lettura delle prove, un’operazione che esula completamente dalle loro competenze. La Corte ha ribadito che la motivazione della Corte d’Appello era congrua e logica, e quindi non sindacabile in quella sede.
La Tenuità del Fatto: una Carta non Giocata al Momento Giusto
Con il secondo motivo, la difesa chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione puramente procedurale: la richiesta non era mai stata avanzata nei motivi di appello. La Cassazione ha ricordato che non è possibile introdurre per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni che dovevano essere sollevate nei gradi di merito precedenti.
Trattamento Sanzionatorio e le Motivazioni del Giudice
Infine, il terzo motivo criticava la pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha respinto anche questa censura, affermando il principio consolidato secondo cui la determinazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione adeguata, logica e priva di vizi giuridici. Il giudice di primo grado, la cui decisione era stata confermata in appello, aveva ritenuto la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 3000 euro di multa congrua e aveva negato le attenuanti per l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione: un Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, viene ribadita la netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si accertano i fatti e si valutano le prove, e il giudizio di legittimità, che ha il solo scopo di verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme di diritto. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare le prove equivale a snaturare la sua funzione. In secondo luogo, la decisione evidenzia l’importanza del principio devolutivo dell’appello: il giudice di secondo grado può decidere solo sui punti specificamente contestati dalla parte. Se una questione, come l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non viene sollevata in appello, si considera rinunciata e non può essere recuperata in Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata quindi la naturale conseguenza di queste impostazioni.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre spunti di riflessione cruciali. Insegna che la strategia difensiva deve essere costruita con attenzione sin dal primo grado, e che tutte le possibili contestazioni, sia di fatto che di diritto, devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio d’appello. Tentare di introdurre nuovi argomenti o di ottenere una rivalutazione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione è una strada destinata al fallimento. La decisione conferma la pena inflitta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della perentorietà delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano validi per un giudizio di Cassazione. In particolare, il primo motivo chiedeva una nuova valutazione dei fatti (giudizio di merito), il secondo sollevava una questione (art. 131 bis c.p.) non presentata in appello, e il terzo contestava una decisione sulla pena adeguatamente motivata dal giudice.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare le prove o ricostruire i fatti. La valutazione delle prove è di competenza esclusiva dei tribunali di primo e secondo grado (giudizio di ‘merito’).
Cosa succede se una richiesta, come la non punibilità per tenuità del fatto, non viene avanzata in appello?
Se una specifica richiesta o contestazione non viene inclusa nei motivi di appello, non può essere presentata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Il principio è che il giudizio di legittimità si basa su quanto già discusso e deciso nei gradi precedenti; omettere un punto in appello equivale a una rinuncia a farlo valere in seguito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4355 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il 02/06/1995
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 com 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine affermazione della responsabilità, con il secondo motivo, violazione di legge in relazio mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., con i vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circo attenuanti generiche.
La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittim collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di me sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Cor legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motiv del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illo evidenziando il contributo materiale fornito dal ricorrente al coimputato COGNOME costitu consentire il trasporto, a bordo della propria auto, dello stupefacente contenuto all’in una busta di cellophane ai piedi del sedile del passeggero.
La doglianza concernente il riconoscimento dell’art.131 bis cod. pen., non è deducibil sede di legittimità, non essendo stata dedotta con i motivi di appello.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi log giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti non essendo emersi elementi positivi, rite congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, pari a anni uno e mesi quattr reclusione e di euro 3000,00 di multa.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente