Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel Merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi. Spesso si crede che basti presentare un appello per ottenere una nuova valutazione del caso, ma la Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso, relativo a una questione di sostanze stupefacenti, è emblematico di come la tecnica processuale sia tanto importante quanto le ragioni di merito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato aveva impugnato la sentenza, sostenendo che la sostanza stupefacente in suo possesso fosse destinata a uso esclusivamente personale. Questa tesi, se accolta, avrebbe potuto portare a una qualificazione diversa del fatto, potenzialmente meno grave, ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). La difesa puntava a ottenere l’assoluzione basandosi su questa specifica argomentazione.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20 settembre 2024, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione non significa che la Corte abbia stabilito che l’uso non fosse personale; significa che la Corte non ha nemmeno iniziato a esaminare la questione nel dettaglio. L’inammissibilità è una sanzione processuale che blocca l’esame del merito del ricorso quando questo non rispetta i requisiti di legge. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto chiara. Il supremo collegio ha rilevato che l’unico motivo di ricorso presentato era ‘generico’. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate, valutate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico le loro decisioni. Ripresentare la stessa ‘censura’ già disattesa, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, rende il ricorso privo della sua funzione essenziale e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice di merito. Un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni fattuali già esaminate è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza di trasformare un tentativo di difesa in un’ulteriore condanna economica. Per avere successo in Cassazione, è indispensabile un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata, volta a scovare veri e propri errori giuridici, non a ottenere una semplice ‘terza opinione’ sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era generico e si limitava a riproporre una censura già adeguatamente esaminata e respinta con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Qual era la tesi difensiva del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva l’assoluzione sostenendo che la sostanza stupefacente fosse destinata all’uso personale, invocando l’applicazione dell’articolo 75 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttiv censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giurid dal giudice di merito in ordine alla invocata assoluzione per uso personale d sostanza drogante ai sensi dell’art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.