Ricorso Inammissibile per Droga: la Cassazione Spiega i Limiti del Giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile in materia di stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio giudizio e sui criteri di valutazione della pena. La decisione sottolinea come non sia possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova interpretazione dei fatti già valutati dai giudici di merito. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato in entrambi i gradi di giudizio per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90.
Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due principali motivi di doglianza: il primo contestava la sua stessa responsabilità penale, mentre il secondo criticava la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi.
La Genericità del Motivo sulla Responsabilità
In relazione al primo motivo, la Suprema Corte ha osservato che le censure mosse dalla difesa erano del tutto generiche e non si confrontavano adeguatamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ragionamento della Corte d’Appello era esente da vizi logici, basato su corretti criteri di inferenza e coerente con le massime di esperienza. Il ricorso, in sostanza, si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione preclusa nel giudizio di cassazione, il cui compito non è quello di ricostruire i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Il ricorso inammissibile e la Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata e conferente. I giudici di merito avevano infatti giustificato la loro decisione evidenziando due elementi cruciali: la personalità negativa dell’imputato e la particolare gravità del fatto, commesso mentre il soggetto si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Anche in questo caso, la Cassazione ha ricordato il proprio consolidato orientamento secondo cui la valutazione sulla congruità della pena è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, viene ribadita la natura del giudizio di cassazione come giudizio di pura legittimità. Questo significa che la Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il ricorrente non può limitarsi a chiedere una rilettura degli elementi di prova, ma deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
In secondo luogo, per quanto riguarda la pena, la Corte ha confermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche e la sua quantificazione sono giustificate se supportate da una motivazione non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato elementi concreti come la recidività della condotta (commessa durante gli arresti domiciliari) e la personalità dell’imputato, fornendo una giustificazione logica e coerente per la severità della sanzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un messaggio chiaro: per accedere al giudizio di Cassazione è necessario formulare censure specifiche e pertinenti ai limiti del sindacato di legittimità, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di Cassazione.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dai giudici di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la congruità della pena, a meno che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di un puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare la pena inflitta?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla negativa personalità dell’imputato e sulla particolare gravità del fatto, evidenziando che il reato era stato commesso mentre la persona si trovava già agli arresti domiciliari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la Sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Considerato che la censura articolata dalla difesa nel primo motivo di ricorso, riguardante la responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risulta essere del tutto generica e priva di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
Ritenuto che il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che il motivo di ricorso si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal perimetro valutativo di questa Corte. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato e la gravità del fatto, commesso allorquando il prevenuto si trovava cautelato agli arresti domiciliari.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente