Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa non Supera il Vaglio della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità. Significa che l’impugnazione presentata non solo è infondata, ma è così palesemente priva dei requisiti di legge da non meritare neppure un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, analizzando un caso di detenzione di stupefacenti e respingendo punto per punto le doglianze della difesa.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. Mancata nomina di un interprete: La difesa sosteneva che l’imputato non comprendesse la lingua italiana, e che quindi il processo d’appello fosse viziato dalla mancata nomina di un interprete e dalla mancata traduzione degli atti.
2. Errata qualificazione del fatto: Si contestava la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la detenzione della sostanza fosse finalizzata all’uso personale e non allo spaccio, come previsto dall’art. 75 del d.P.R. 309/1990.
3. Illegittimità della confisca: Infine, si contestava la confisca della somma di denaro rinvenuta addosso all’imputato, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha dichiarati tutti manifestamente infondati, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun punto.
L’insussistenza del Diritto all’Interprete
Il primo motivo è stato liquidato rapidamente. I giudici hanno osservato che da nessun atto del processo emergeva una reale incapacità dell’imputato di comprendere l’italiano. Al contrario, vi erano prove in senso opposto: durante l’interrogatorio di convalida, l’imputato aveva risposto alle domande senza alcuna difficoltà e senza che la sua stessa difesa sollevasse la necessità di un interprete. Inoltre, l’imputato aveva firmato di suo pugno il mandato per proporre appello, redatto in lingua italiana. Questi elementi concreti hanno smentito l’affermazione difensiva, rendendola manifestamente infondata.
Spaccio vs. Uso Personale: Decidono gli Indizi Oggettivi
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato e meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente respinta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ricordato che la distinzione tra uso personale e spaccio si basa su una valutazione complessiva di indizi oggettivi. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato:
* Le modalità di detenzione delle sostanze.
* Il dato ponderale e qualitativo, con la presenza di diverse tipologie di stupefacenti.
* Il rinvenimento di strumentazione per la pesatura.
* Il possesso di una somma di denaro in contanti di provenienza non giustificata.
Questi elementi, nel loro insieme, costituivano una prova logica e coerente dell’intenzione di spacciare, escludendo l’ipotesi dell’uso personale.
La Legittimità della Confisca del Denaro
Infine, il terzo motivo sulla confisca è stato respinto per ragioni strettamente consequenziali. Una volta accertata la sussistenza del reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato al momento del sequestro dello stupefacente diventa legittima. La difesa, infatti, non era riuscita a fornire alcuna giustificazione credibile sulla provenienza lecita di tale somma, che veniva quindi considerata profitto del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando come il ricorso non presentasse reali vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitasse a riproporre questioni di fatto già ampiamente e correttamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. I motivi erano ‘manifestamente infondati’ perché privi di qualsiasi aggancio normativo o logico che potesse mettere in discussione la coerenza e la correttezza giuridica della decisione della Corte d’Appello. L’inammissibilità è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di Cassazione, che è un controllo di legittimità, in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere insoddisfatti della condanna. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Affermazioni generiche o non supportate da elementi concreti presenti agli atti, come la presunta incomprensione della lingua, vengono facilmente respinte se contraddette dalle evidenze processuali. La declaratoria di ricorso inammissibile, oltre a confermare la condanna, comporta per il ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà del giudizio di legittimità.
Quando un imputato ha diritto a un interprete?
L’imputato ha diritto a un interprete quando non è in grado di comprendere la lingua italiana. Tuttavia, tale diritto può essere negato se dagli atti processuali emergono prove concrete che dimostrano il contrario, come l’aver risposto a domande in italiano o firmato documenti legali redatti in tale lingua senza sollevare obiezioni.
Quali elementi distinguono la detenzione di droga per uso personale da quella per spaccio?
La distinzione si basa su una serie di indizi oggettivi valutati nel loro complesso, tra cui: le modalità di conservazione e detenzione della sostanza, la quantità e la varietà delle droghe, il ritrovamento di strumenti per la pesatura o il confezionamento (come bilancini di precisione) e il possesso di somme di denaro in contanti la cui provenienza lecita non può essere giustificata.
Perché il denaro trovato in possesso di una persona accusata di spaccio può essere confiscato?
Il denaro può essere confiscato perché viene considerato profitto del reato. Se la persona viene condannata per detenzione ai fini di spaccio e non fornisce una spiegazione credibile e documentata sull’origine lecita del denaro rinvenuto, la legge presume che quella somma sia il ricavato dell’attività illecita e ne dispone la confisca a favore dello Stato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44615 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/10/1967
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
V
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l’omessa nomina di un interprete in appello e la traduzione degli atti del procedimento in lingua nota all’imputato è manifestament infondato, tenuto conto che da nessun atto emerge che il ricorrente non comprendesse la lingua italiana, dato invero smentito dal contenuto del verbale di interrogatorio redatto corso dell’udienza di convalida, sede in cui il ricorrente ha risposto alle domande formulate senza alcuna necessità, neppure prospettata dalla difesa di fiducia presente, di un ausilio parte di un interprete, evenienza confermata dalla firma del mandato di appellare la sentenza in favore del difensore redatto in lingua italiana;
rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il secondo motivo attraverso il quale si deducono vizi in ordine alla mancanza di motivazione con riferimento all’ipotizzato uso personale ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990, censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le modalità di detenzione, il dato ponderale e qualitativo delle diverse tipologie di stupefacenti, in u rinvenimento di strumentazione per la pesatura e il possesso del denaro in contate di provenienza non giustificata;
rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo con cui si rivolgono censure al disposta confisca, legittimamente intervenuta alla luce dei contestati reati di detenzione ai di spaccio ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit. e delle non credibili giustificaz addotte in ordine alla provenienza lecita della somma di denaro in contante rinvenuta indosso all’atto del sequestro dello stupefacente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024.