Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Stupefacenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi contro le sentenze di condanna, in particolare quando la discussione verte sulla congruità della pena. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il rispetto per la valutazione autonoma compiuta dai giudici di merito, a condizione che sia logicamente e giuridicamente ben motivata.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’imputato era stato condannato per reati legati alla violazione della legge sugli stupefacenti. La difesa contestava la decisione dei giudici d’appello, presumibilmente ritenendo eccessiva la sanzione inflitta e non adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, che era già stata accertata nei precedenti gradi di giudizio. Piuttosto, la Corte si concentra sulla correttezza procedurale e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Dichiarare l’inammissibilità significa che il ricorso mancava dei presupposti giuridici per poter essere esaminato più a fondo.
L’autonomia del Giudice di Merito
Un punto centrale della decisione è il riconoscimento dell’autonomia valutativa della Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. In questo caso, i giudici supremi hanno constatato che la Corte territoriale aveva già effettuato una valutazione completa e indipendente, rendendo superfluo un ulteriore esame.
Le Motivazioni: la Valutazione dei Precedenti Penali e l’assenza di deterrenza
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sull’analisi del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano giustificato l’aumento della sanzione sulla base di due elementi chiave, conformi ai criteri dell’art. 133 del codice penale:
1. La particolare insidiosità dello stupefacente: La natura e la pericolosità della sostanza detenuta sono state considerate un fattore aggravante.
2. L’assenza di effetti deterrenti: I giudici hanno evidenziato come le numerose condanne precedenti, sempre in materia di stupefacenti, non avessero avuto alcun effetto deterrente sull’imputato, che ha continuato a delinquere. Questa ‘recidività’ ha dimostrato una maggiore pericolosità sociale e ha giustificato una pena più severa.
La Corte di Cassazione ha ritenuto questa motivazione completa, logica e priva di vizi giuridici, confermando così la valutazione già effettuata in primo e secondo grado. La dichiarazione di ricorso inammissibile è stata quindi la naturale conseguenza di una motivazione ritenuta inattaccabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso in Cassazione che si limita a riproporre le stesse questioni già adeguatamente valutate e motivate dai giudici di merito ha scarse possibilità di successo. La decisione conferma che la valutazione della gravità del reato e della personalità dell’imputato, inclusa la sua storia criminale, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito, purché esercitato nel rispetto dei criteri legali (come quelli dell’art. 133 c.p.) e supportato da una motivazione coerente. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, pari in questo caso a tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione autonoma, logica e giuridicamente corretta per la determinazione della pena, basandosi sui criteri previsti dall’art. 133 del codice penale.
Quali fattori sono stati decisivi per la conferma della pena da parte dei giudici?
I fattori decisivi sono stati la particolare pericolosità dello stupefacente detenuto e la totale assenza di effetti deterrenti delle precedenti e numerose condanne subite dal ricorrente per reati simili, che hanno dimostrato una persistente inclinazione a delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (031F31) nato il 01/01/1979
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
%v•
RG 7686/25 – COGNOME Rachid
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
337 cod. pen. e 73, quinto comma, DPR 309/1990);
Esaminato l’unico motivo di ricorso, che censura l’omessa motivazione in
relazione all’aumento di pena di tre mesi disposto per il reato di spaccio lieve a titolo di continuazione;
Considerato che, sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa, la Corte d’appello ha motivato in maniera logica e puntuale; la quantificazione dell’aumento in mesi tre è stata ritenuta adeguata «in
considerazione della particolare insidiosità dello stupefacente detenuto e della totale assenza di effetti deterrenti derivanti dalle precedenti plurime condanne in materia di violazione della legge sugli stupefacenti» (cfr. pp. 3-4 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione in cui la Corte d’appello mostra di aver proceduto a un’autonoma valutazione dell’aumento sanzionatorio, correttamente valorizzando – a conferma della valutazione già effettuata in primo grado – i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025