Ricorso Inammissibile per Droga: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’esito di un processo penale spesso dipende non solo dalla sostanza delle accuse, ma anche dalla corretta applicazione delle regole procedurali. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione illumina un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ridiscutere i fatti già accertati. Questa ordinanza ribadisce la natura del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile per droga proposto in maniera manifestamente infondata.
I Fatti del Caso: La Difesa Tenta la Strada del Fatto di Lieve Entità
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Catania per un reato legato agli stupefacenti. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/90, che comporta una pena significativamente più bassa.
Questa tesi si basava sulla presunta esiguità della sostanza stupefacente. Tuttavia, le corti di merito avevano già accertato che, oltre a un piccolo involucro, era stato rinvenuto un panetto di cocaina, con un peso e un potenziale di confezionamento di plurime dosi tali da escludere la lieve entità del fatto.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile per droga
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la natura rivalutativa del ricorso e la sua manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno sottolineato come il ricorrente non avesse sollevato questioni relative a errori di diritto, ma avesse tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte è chiara e diretta. I giudici di merito avevano già fornito una valutazione logica e congrua degli elementi probatori. L’emersione di un panetto di cocaina, il suo peso e il numero di dosi ricavabili erano stati considerati elementi sufficienti per escludere la fattispecie attenuata del fatto di lieve entità. Il ricorso, pertanto, non faceva altro che riproporre una tesi difensiva già motivatamente respinta, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata. Questo tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si configura come una richiesta ‘rivalutativa del merito’, che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte ha inoltre applicato il principio stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Dato che non sono emersi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente. Questa condanna non riguarda solo il pagamento delle spese del procedimento, ma anche il versamento di una somma, fissata equitativamente in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito sulle strategie processuali. Il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. È, invece, un rimedio straordinario volto a correggere specifici errori di diritto o vizi di motivazione palesemente illogici. Presentare un ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già esaminate e respinte non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, garantendo che il suo intervento sia riservato a questioni di legittimità e non a sterili rivalutazioni del merito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha considerato un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti (‘rivalutativo del merito’), attività non consentita in sede di Cassazione, e perché era manifestamente infondato, non presentando validi motivi di diritto.
Quali elementi di fatto hanno impedito di qualificare il reato come di ‘lieve entità’?
La qualificazione del reato come non di lieve entità è derivata dalla valorizzazione, ritenuta congrua, dell’emersione di un panetto di cocaina, oltre a un piccolo involucro, del suo peso e della possibilità di confezionare plurime dosi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
Quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH Il ricorso di NOME appare rivalutativo del merito a fronte di un giudizio di esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 argomentato sulla valorizzazione, congrua, dell’emersione accanto ad un piccolo involucro di droga di un panetto di cocaina, del relativo peso e di plurime dosi confezionabili.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024